Disegno Criminoso Unico: Stile di Vita Criminale o Progetto Unitario? La Cassazione Chiarisce
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla distinzione tra un disegno criminoso unico e una semplice abitudine a delinquere. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha ribadito i criteri per identificare una programmazione unitaria alla base di più reati, distinguendola da una condotta che è mera espressione di uno stile di vita criminale. Questo principio è fondamentale per l’applicazione di istituti come la continuazione del reato, che può comportare un trattamento sanzionatorio più mite.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo che ha impugnato un’ordinanza di un Tribunale, la quale negava l’esistenza di un vincolo di continuazione tra i reati per cui era stato condannato con tre sentenze separate. I crimini contestati erano di varia natura: dalla truffa al furto aggravato, dall’esercizio abusivo di una professione alla sostituzione di persona e al furto in abitazione. Secondo il ricorrente, tutti questi illeciti, sebbene diversi, erano stati commessi in esecuzione di un medesimo piano criminale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul disegno criminoso unico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la valutazione del giudice precedente. Secondo gli Ermellini, gli argomenti presentati dal ricorrente erano manifestamente infondati e in contrasto con la consolidata giurisprudenza. La Corte ha sottolineato che, sebbene i reati presentassero somiglianze operative e fossero stati commessi in un periodo di tempo ravvicinato, non emergevano elementi concreti per ricondurli a un progetto unitario e preordinato.
La Differenza tra Piano e Stile di Vita
Il punto centrale della decisione è la distinzione tra un vero disegno criminoso unico e un modus vivendi
criminale. Un disegno criminoso richiede una programmazione iniziale, un piano deliberato che precede l’esecuzione dei vari reati. Al contrario, quando i crimini sono l’espressione di una generica propensione a delinquere o di una scelta di vita basata sulla commissione di illeciti, non si può parlare di un progetto unitario. In questo caso, i reati sono visti come episodi di una sequenza criminale abituale, non come tappe di un piano predefinito.
L’Onere della Prova a Carico del Ricorrente
La Corte ha anche ribadito un principio procedurale cruciale: spetta a chi invoca il disegno criminoso unico fornire prove specifiche e concrete a sostegno della propria tesi. Non è sufficiente appellarsi alla vicinanza temporale dei fatti o alla somiglianza delle modalità di esecuzione. Questi elementi, da soli, possono anzi essere interpretati come indici di un’abitudine al crimine piuttosto che di un’unica volontà pianificatrice.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione rigorosa dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il giudice di merito aveva correttamente evidenziato come i reati, pur presentando ‘indubbie omogeneità operative’, si inserissero in una sequenza indicativa di uno ‘stile di vita’ orientato al delitto. Mancava, quindi, la prova di quella ‘volizione unitaria’ che caratterizza il disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha inoltre specificato che il ricorso presentato mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti, un’operazione non consentita in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alla corretta applicazione del diritto.
Conclusioni
L’ordinanza rafforza un principio cardine del diritto penale: per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, non basta dimostrare di aver commesso reati simili in un breve lasso di tempo. È necessario provare, con elementi specifici e concreti, che tutti gli illeciti erano parte di un unico progetto criminale, deliberato fin dall’inizio. In assenza di tale prova, la condotta viene considerata come espressione di un’abitualità a delinquere, con conseguenze significative sul piano sanzionatorio. La decisione serve quindi da monito, chiarendo che la giustizia distingue attentamente tra chi pianifica una serie di crimini e chi, semplicemente, vive di espedienti illeciti.
Quando una serie di reati non viene considerata parte di un unico disegno criminoso?
Secondo la Corte, una serie di reati non costituisce un disegno criminoso unico quando rappresenta l’espressione di un ‘modus vivendi’ criminale o di una generica propensione a delinquere, piuttosto che l’attuazione di un progetto unitario e predeterminato.
Chi ha l’onere di provare l’esistenza di un disegno criminoso unico?
L’onere di allegare elementi specifici e concreti da cui desumere l’esistenza di un disegno criminoso unico spetta all’imputato (o ricorrente) che ne invoca il riconoscimento.
La vicinanza nel tempo e la somiglianza tra i reati sono sufficienti a dimostrare un disegno criminoso unico?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che la sola contiguità cronologica o l’analogia dei reati non sono sufficienti. Tali elementi, in assenza di prove di un piano unitario, possono anzi essere considerati indici di un’abitualità criminosa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5325 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5325 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 19/03/1964
avverso l’ordinanza del 24/06/2024 del TRIBUNALE di BELLUNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punt individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Osservato che l’ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa l ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati giudicati con le tr sentenze oggetto dell’istanza del ricorrente, attinenti rispettivamente la prima una truffa e furto aggravato in concorso, la seconda l’esercizio arbitrario di una professione, sostituz di persona e truffa aggravata, e la terza un furto in abitazione; il G.E. ha in particolare v come i reati di cui alle tre sentenze oggetto dell’istanze, pur recanti “indubbie omogen operative e realizzattive” e commessi in un arco di tempo limitato, si inserissero in sequenza di processi penali caratterizzanti un modus vivendi criminale ed espressione di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa, dunque dell’adozione di un determina stile di vita;
Ritenuto radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all’istante in un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezz dell’assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento al contiguità cronologica degli addebiti od all’identità od analogia dei titoli di reato, indi più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e cont consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso unitario.
Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/202f