Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8450 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8450 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 05/02/1992
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 del TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha evidenziato che l’istanza difettava della prova circa la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma delinquenziale.
Secondo il giudice dell’esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che tra i reati oggetto delle sentenze del Tribunale di Verbania del 4 ottobre 2018 (sub 1) e del Tribunale di Biella del 9 febbraio 2015 (sub 3) già riuniti tra loro dal vincolo della continuazione – e quelli oggetto delle sentenze del G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio dell’Il aprile 2013 (sub 2) e del Tribunale di Milano del 6 maggio 2015 (sub 4) già riuniti tra loro dal vincolo della continuazione – non vi erano elementi in forza dei quali poter sostenere che il condannato, nel momento in cui aveva commesso il primo reato oggetto dell’istanza, avesse già preventivato di commettere anche tutti gli ulteriori reati indicati dalla difesa nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che i reati sub 2 e 3, seppur omogenei tra loro, erano stati commessi in luoghi differenti (Piemonte e Lombardia) e a distanza di tempo tra loro.
Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838).
Il giudice dell’esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell’esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equam nte, in
euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024