Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48151 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48151 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME COGNOME COGNOME quale i difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO si dolgono d violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamentando che l’ordinanza indicata in epigrafe, emessa ne confronti del suddetto dalla Corte di appello di Catania, nella veste di gi dell’esecuzione, abbia trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del d criminoso, rinvenibili nelle condotte delittuose poste in essere dal condannato quanto costituite da mere doglianze versate in punto di fatto.
La Corte distrettuale ha ritenuto insussistenti gli elementi in gra consentire la differenziazione delle condotte accertate a carico del ricorr rispetto alla situazione, ontologicamente del tutto difforme, dell’esistenza mero costume di vita dedito al delitto. Le censure formulate nell’impugnazione altresì, sono pedissequamente riproduttive di profili di doglianza adeguatamente vagliati e disattesi, con corretl:i argomenti giuridici, dalla Cor appello di Catania nel provvedimento impugnato.
Nel provvedimento impugnato, in particolare, viene valorizzato il dato dell notevole distanza temporale che separa le condotte ascritte; trattasi, inolt associazioni disomogenee fra loro anche sotto il profilo della component soggettiva. Quanto a due delle sentenze, del resto, non è stato possibile accer le modalità e lo specifico luogo di commissione dei reati, che sono separa peraltro, da un non indifferente lasso temporale.
Tali concetti portano all’esclusione dell’auspicato nesso di ideazi preventiva unitaria e risultano sorretti da una motivazione congrua, logica e p di qualsivoglia forma di contraddittorietà e in grado, quindi, di restare immun censure in sede di legittimità.
La difesa ha presentato note, a mezzo delle quali ha ribadito le ragi poste a fondamento dell’impugnazione, chiedendo che la stessa venga dichiarata ammissibile e il ricorso venga accolto.
Alla luce delle considerazioni che precedono – contrariamente agli auspi difensivi – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorren
ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.