Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8085 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva inviata dall’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 14 febbraio 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata da NOME COGNOME di riconoscere il vincolo della continuazione tra i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere aggravata dalla finalità mafiosa, finalizzata all’esercizio non autorizzato di scommesse ed esercizio di tali scommesse, commessi dall’aprile al settembre 2012, e il delitto di estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso commesso nel settembre 2011, giudicati con due sentenze di condanna.
Il Tribunale, esaminato nel dettaglio il contenuto delle due sentenze, ha ritenuto non potersi riconoscere l’unicità di disegno criminoso tra tali reati, per l’assenza di elementi che evidenzino l’unicità del disegno criminoso, ulteriori rispetto al mero fatto di finanziare, con essi, il RAGIONE_SOCIALE. In particolare le estorsioni sono state commesse in danno di un soggetto che creava false polizze assicurative, settore a cui anche lo COGNOME risulta essersi dedicato fino al 2011, mentre la gestione delle scommesse RAGIONE_SOCIALEdestine, reato per cui egli è stato già condannato nel 2014, è stato accertato, attraverso delle intercettazioni, solo a partire dall’aprile 2012.
Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, assente la prova rigorosa dell’unicità di programma criminoso tra le due condotte, non essendo sufficiente, per riconoscere la continuazione, l’analogia del modus operandi tra i vari reati, tutti commessi in via telematica, o l’esistenza di un generico programma di attività delinquenziale inteso come stile di vita, e neppure il mero rapporto di strumentalità delle condotte al finanziamento di uno specifico RAGIONE_SOCIALE. La condotta estorsiva, infatti, non può essere stata programmata unitamente agli altri reati, perché occasionata dalla casuale scoperta che la vittima svolgeva un’attività di produzione di false polizze assicurative analoga a quella svolta dallo RAGIONE_SOCIALE e con essa concorrente; neppure risulta che quest’ultimo avesse originariamente programmato di commettere estorsioni in danno dei concorrenti. Il delitto di gestione delle scommesse RAGIONE_SOCIALEdestine, poi, è stato commesso solo vari mesi più tardi. Altrettanto irrilevante è la sussistenza, in entrambi i reati, dell’aggravante della finalità mafiosa, non essendo stato lo COGNOME mai ritenuto un associato al RAGIONE_SOCIALE.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale deduce l’erronea applicazione della legge penale, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., e la manifesta illogicità della motivazione.
L’unicità del disegno criminoso tra i vari reati di cui all’istanza è desumibile dal fatto di essere aggravati dalla finalità di favorire il RAGIONE_SOCIALE, dalla loro medesima indole, trattandosi di reati contro il patrimonio, e dalla loro vicinanza temporale, in quanto commessi tra il settembre 2011 e l’aprile 2012, con attività delinquenziale ininterrotta, nello stesso territorio e con modalità analoghe. In ordine a quest’ultimo aspetto, infatti, in una delle sentenze si precisava che il programma con cui venivano prodotte le false polizze utilizzava i medesimi software in precedenza usati per la gestione delle scommesse RAGIONE_SOCIALEdestine.
La motivazione è manifestamente illogica laddove, pur richiamando tale identità di modalità esecutive delle varie condotte, afferma che nella sentenza di condanna per le estorsioni non vi sono riferimenti all’attività di gestione delle scommesse RAGIONE_SOCIALEdestine.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha inviato una memoria nella quale sollecita l’accoglimento del ricorso, riproponendo le medesime argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
1.1. GLYPH L’ordinanza GLYPH impugnata GLYPH risulta GLYPH ampiamente GLYPH motivata, GLYPH con argomentazioni logiche e non contraddittorie.
Risulta in particolare corretta, perché fondata sul contenuto delle due sentenze, l’affermazione che la condotta estorsiva è stata consumata perché il ricorrente aveva casualmente scoperto che la vittima non solo gestiva un’attività di raccolta di scommesse RAGIONE_SOCIALEdestine, ma anche creava false polizze assicurative. Solo successivamente il ricorrente ha commesso i delitti relativi alla gestione di un’attività di scommesse RAGIONE_SOCIALEdestine, giudicati con la seconda sentenza. Vi è dunque una separazione temporale, sia pure breve, tra le due condotte di reato, e soprattutto una diversa ragione ideativa alla base di ciascuna di esse. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che dette condotte siano espressione solo di un generico programma di attività delinquenziale, avendo il ricorrente scelto di ricavare profitti con modalità illecite di vario genere.
1.2. E corretta anche l’affermazione che il devolvere ad un RAGIONE_SOCIALE cannorristico una parte del ricavato dei due reati non costituisca un fattore unificante, né una prova della sussistenza di un unico disegno criminoso. Il ricorrente non è stato
mai ritenuto partecipe dell’associazione a cui versava parte dei suoi ricavi, e non vi è quindi motivo di ritenere che le sue attività criminose derivino da un unico e originario disegno criminoso, quello di partecipare ad essa, finanziandola attraverso delitti di natura patrinnoniale. Esse, piuttosto, costituivano il modo scelto dal ricorrente per procurarsi dei profitti, pur dovendo versarne una parte ad un RAGIONE_SOCIALE. L’ordinanza impugnata, peraltro, descrive nel dettaglio il rapporto talvolta conflittuale che il ricorrente ha avuto con detto RAGIONE_SOCIALE, come emergente dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, secondo i quali egli, in cert periodi, ha gestito il settore delle scommesse RAGIONE_SOCIALEdestine anche in favore di una diversa associazione criminosa.
1.3. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente stabilito che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). L’ordinanza impugnata ha applicato correttamente tale principio, affermando che l’estemporaneità del delitto di estorsione, come motivatannente ritenuta, è sufficiente per escludere la sussistenza della invocata unicità del disegno criminoso.
2. Il ricorso, peraltro, non si confronta adeguatamente con il provvedimento impugnato, in quanto ripete che l’unicità di disegno criminoso è dimostrata dalla finalità di finanziare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal fatto che si tratti di reati contr patrimonio commessi in un medesimo arco temporale, e dall’analogia del modus operandi, mentre l’ordinanza spiega in modo logico e non contraddittorio che tali elementi, di per sé non sufficienti per dimostrare l’unicità dell’originario disegno criminoso di tutti i delitti, sono contrastati dalla non plausibilità di una loro unic ideazione, per l’occasionalità con cui è sorta l’opportunità di commettere un’estorsione nei confronti di un soggetto che gestiva delle scommesse RAGIONE_SOCIALEdestine, non per tale sua attività, bensì per una sua diversa attività criminosa, casualmente scoperta dal ricorrente.
Si deve anche sempre ricordare che «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è nornnativamente preclusa la possibilità non solo di
sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è “geneticamente” informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez. U., n. 12 del 31/05/2000 Rv. 216260). Esula, pertanto, dai poteri di questa Corte la formulazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in quanto il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell’iter argomentativo esposto nel provvedimento impugnato, accertando se esso dia conto adeguatamente delle ragioni di quella decisione.
Nel presente caso la motivazione risulta completa, adeguata, non illogica e non contraddittoria, nonché corretta alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di continuazione tra reati. Non vi sono, quindi, ragioni per il suo annullamento.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente