Disegno Criminoso Unico: La Cassazione e i Requisiti per la Continuazione dei Reati
L’istituto della continuazione, previsto dall’articolo 81 del codice penale, permette di considerare più reati come espressione di un disegno criminoso unico, con conseguente applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole. Ma quali sono i criteri per stabilire se diversi illeciti sono effettivamente legati da un unico piano? Con l’ordinanza n. 5442/2024, la Corte di Cassazione torna a precisare i confini di questo concetto, sottolineando l’importanza di elementi concreti che vadano oltre la semplice somiglianza dei reati commessi.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda la richiesta di un condannato di applicare la disciplina del reato continuato a fatti giudicati in due separate sentenze. La prima sentenza, divenuta irrevocabile nel 2022, lo condannava per reati legati al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990) e per furto. La seconda, irrevocabile dal 2018, riguardava un diverso reato di furto in abitazione commesso in concorso.
Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel negare la continuazione, evidenziando come la presenza del reato di furto in entrambe le sentenze dovesse essere considerata un indice della medesima programmazione delittuosa. La sua tesi si basava sull’omogeneità dei reati contro il patrimonio come prova del legame tra le diverse condotte.
La Decisione della Corte di Cassazione sul disegno criminoso unico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno confermato la decisione della Corte d’Appello di Bari, la quale aveva correttamente escluso la sussistenza di un disegno criminoso unico. La decisione si basa su un principio consolidato: l’identità del piano criminoso deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e non può essere desunta a posteriori solo dalla natura simile dei reati.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha specificato che, per poter parlare di continuazione, non basta che i reati siano simili. È necessario dimostrare, attraverso elementi concreti, che essi siano il frutto di un’unica ideazione e programmazione iniziale. Nel caso di specie, mancavano prove in tal senso. Anzi, diversi fattori indicavano l’assenza di un piano unitario:
1.  Distanza Temporale: I fatti oggetto della prima sentenza erano stati commessi circa un anno prima di quelli della seconda. Un lasso di tempo così ampio rende meno probabile un’unica deliberazione iniziale.
2.  Modalità Esecutive: Il secondo furto era stato realizzato in modo estemporaneo, ovvero occasionale e non pianificato nel dettaglio come parte di una strategia più ampia.
3.  Diversità dei Concorrenti: La partecipazione di un complice diverso nel secondo reato è stata considerata un ulteriore elemento a sfavore della tesi di un piano condiviso e unitario.
La Cassazione, richiamando importanti precedenti giurisprudenziali (tra cui le Sezioni Unite n. 28659/2017), ha ribadito che l’onere della prova grava su chi chiede il riconoscimento della continuazione. Il semplice tentativo di ottenere una rilettura dei fatti, senza contestare vizi di legittimità, non è ammissibile in sede di Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale in materia di reato continuato: la mera ripetizione di reati della stessa specie non è sufficiente a integrare un disegno criminoso unico. Per ottenere il beneficio di un trattamento sanzionatorio più mite, è indispensabile fornire al giudice dell’esecuzione prove concrete e specifiche che dimostrino come tutte le azioni delittuose fossero state programmate e deliberate in un unico contesto iniziale. In assenza di tali prove, elementi come la distanza temporale, la diversità dei complici e la natura occasionale delle condotte costituiranno validi motivi per escludere la continuazione.
 
Quando più reati possono essere considerati parte di un unico disegno criminoso?
Secondo la Corte, ciò avviene quando si può rintracciare un’unica ideazione e programmazione sin dalla commissione del primo reato. Questa identità di piano deve essere supportata da elementi concreti e non può essere solo presunta.
La somiglianza tra due reati (es. due furti) è sufficiente a dimostrare un disegno criminoso unico?
No. L’ordinanza chiarisce che l’omogeneità dei reati non è di per sé sufficiente. Occorre una prova che vada oltre la natura dei delitti e che attesti un’unica deliberazione iniziale.
Quali elementi possono escludere l’esistenza di un disegno criminoso unico secondo la Cassazione?
La Corte ha indicato come elementi ostativi: un significativo lasso di tempo tra i reati (nel caso specifico, un anno), il carattere estemporaneo e non pianificato di una delle condotte e la partecipazione di complici diversi nei vari episodi criminosi.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5442 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5442  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte di Appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di COGNOME NOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bari il 23/9/2021, irrevocabile il 6/7/2022 per i reati di cui agli artt. 74 D.P.R. 309/1990 e reati di furto, e quello della sentenza del GUP del Tribunale di Bari, divenuta irrevocabile il 24/10/2018 per il reato di furto in abitazione in concorso;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto tra i reati oggetto della prima sentenza vi era un furto aggravato, reato omogeneo a quello della seconda sentenza;
Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concretiemerge che i fatti oggetto della prima sentenza, nello specifico il furto, sono stati commessi un anno prima del secondo, realizzato in modo estemporaneo in concorso con un soggetto diverso, e come ciò escluda che siano pertanto il frutto di un’ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1/2024