Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5461 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5461 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUSCIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da NOME COGNOME di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra reati di ricettazione e falso, giudicati con due sentenze divenute definitive del Tribunale di Taranto, del 29 gennaio 2016 e del 3 ottobre 2022.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 666, 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.
La prima sentenza attiene a una serie di condotte, attuate nel corso dell’anno 2014, tese alla monetizzazione di titoli di credito intestati a terzi, d quali COGNOME, di volta in volta, assumeva le generalità falsamente (COGNOME attraverso documenti di identità falsi apriva un conto corrente a nome di terza persona dove, poi, versava assegni per rimborsi assicurativi trafugati, provvedendo a monetizzarli, direttamente, attraverso prelievi allo sportello bancomat dell’istituto di credito).
La seconda attiene a fatti accertati nel corso dell’anno 2014, di fatti con analoghe modalità operative già descritte dalla sentenza sub 1, attuate nel medesimo contesto spazio – temporale, tutte nell’anno 2014, risultando quindi ragionevole che COGNOME si sia rappresentato, preventivamente, l’attuazione di una serie di fatti, in violazione delle medesime norme penali, tesi alla monetizzazione di titoli di credito attraverso false generalità.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
2.Non è assistita da ineccepibile motivazione la conclusione cui giunge il Giudice dell’esecuzione, secondo la quale va negata, nel caso al vaglio, la sussistenza del preventivo disegno criminoso, solo sulla base della circostanza di fatto che il titolo messo all’incasso di cui alla seconda sentenza irrevocabile, sia stato emesso dopo la commissione dei fatti oggetto della prima sentenza.
2.1. In primo luogo, il Collegio rileva, in sintonia con la richiesta del Sostituto Procuratore generale, che si tratta di circostanza che trascura la
medesimezza delle modalità operative, la contestualità spazio-temporale dei fatti, l’identità delle norme di legge violate e si attaglia su un dato n conferente, quanto all’esame della sussistenza del medesimo disegno criminoso, identità che deve sussistere a monte delle condotte in valutazione.
2.2. In secondo luogo, la motivazione trascura che anche la prima sentenza ha riconosciuto la continuazione interna tra più Fatti, rappresentati dall’incasso di diversi titoli, già sottratti ai legittimi destinatari di inde assicurativi da terzi, attraverso l’assunzione da parte del COGNOME di false generalità, con apertura anche di conti correnti riuscendo a monetizzare detti titoli, ravvisando in quella sede, un’omogeneità netta delle modalità operative della condotta, come attuata anche nel caso di cui alla seconda sentenza.
Su tale punto, va osservato che, secondo l’indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità, il decidente può escludere l’esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative circostanze che, ragionevolmente, facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso come delineato in sede di cognizione (Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, Rv. 276944; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Rv. 271903).
2.3. Infine, deve rilevarsi che anche la diversa epoca che ravvisa il Giudice dell’esecuzione non è significativa perché sempre nel 2014 viene commesso il secondo fatto anche se in momento successivo al 4 luglio 2014, circostanza che non appare decisiva, dovendo tenersi conto dell’iniziale momento ideativo della serie di condotte, descritte dal provvedimento impugNOME come tutte omologhe ed aventi ad oggetto titoli provenienti da indennizzi assicurativi diretti a terzi.
Addirittura, si rimarca che è lo stesso Giudice dell’esecuzione ad identificare alcune delle condotte contestate nella seconda sentenza come già giudicate con la sentenza sub 1.
Dunque, a parere del Giudice delresecuzione sarebbe ostativa al riconoscimento del vincolo la circostanza che, alla data di commissione dei reati di cui alla sentenza sub 1, il titolo ricettato di cui alla sentenza sub 2 non er stato ancora emesso.
Tuttavia, osserva il Collegio che l’ideazione di una serie indeterminata di delitti, tutti finalizzati alla monetizzazione di titoli di credito sottratti a ter attribuzione di false generalità è momento iniziale dell’iter criminoso, rispetto al quale non devono essere pianificati se non nelle loro linee essenziali i reati poi oggetto di istanza di unificazione con la continuazione.
Invero, questa Corte ha ritenuto la sussistenza del medesimo disegno criminoso anche quando taluna delle singole violazioni sia stata commessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna relativa ad altre, ponendo
l’accento sulla necessità che tutte le violazioni oggetto della richiesta appaiano riconducibili ad una iniziale ideazione complessiva, coeva alla realizzazione del primo reato e non siano, invece, sintomo dell’instaurazione di un sistema di vita che sia caratterizzato dall’abitualità di determinati comportamenti illeciti.
3.Segue l’annullamento del provvedimento impugNOME, per nuovo esame, seguendo i principi fissati, da pare del Tribunale di Taranto in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.
Così deciso, il 13 ottobre 2023
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