Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9740 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9740 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 26 settembre 2023 il Tribunale di Venezia, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di evasione e i reati di furto giudicati con due diverse sentenze di condanna, questi ultimi già ritenuti uniti in continuazione.
Secondo il Tribunale, non è possibile individuabile l’unicità di disegno criminoso tra il reato di evasione dagli arresti domiciliari e quello di furto abitazione, essendo tali delitti suscettibili di far parte di un previo disegn criminoso, in assenza di elementi probatori che colleghino le due condotte criminosa
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale censura la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, per la sua brevità, presenta profili di assenza di motivazione, non essendo da essa apprezzabile l’iter logicogiuridico alla base della decisione, in particolare alla luce degli elementi evidenziati nell’istanza, a sostegno della richiesta di riconoscimento della unicità di disegno criminoso tra il reato di evasione commesso il 17/07/2012 e quello di furto commesso nello stesso giorno. L’ordinanza non ha, infatti, esaminato nessuno di tali elementi, mentre la condotta di evasione è stata preordinata e prodromica alla commissione del citato furto.
La decisione di rigetto dell’istanza, poi, è incomprensibile alla luce del riconoscimento della continuazione tra gli altri due reati, relativi al fur commesso il 17/07/2012 e una ricettazione commessa il 03/12/2012, in cui è stata ritenuta accertata l’unicità di disegno criminoso per essere stati quei reati commessi nello stesso contesto temporale e territoriale. Tale decisione si fonda, quindi, su una motivazione inesistente, avendo il Tribunale omesso di accertare se la contiguità spazio-temporale tra i due reati indicati consentisse o meno i prefigurare la loro preordinazione unitaria.
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
Il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell’istanza, conformandosi ai consolidati principi di questa Corte, secondo cui «Il
riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). In particolare, ha logicamente dedotto l’assenza di una programmazione unitaria dei delitti dalla totale non omogeneità degli stessi, e dalla presenza di altre condanne, dimostrative di uno stile di vita delinquenziale praticato dal ricorrente.
Il ricorrente contesta questa motivazione in modo generico, opponendo alla valutazione del Tribunale la propria, diversa opinione circa la sussistenza dei predetti indici, pur non negando l’assoluta non omogeneità delle condotte. L’affermazione della impossibilità di rilevare una unicità di disegno criminoso tra reati così diversi, quali il furto e l’evasione, è contrastata solo affermando che, nel caso di specie, la contiguità spazio-temporale renderebbe non significativa l’assenza di tale ulteriore criterio. Il ricorrente, però, non allega alcun elemento che attesti che l’evasione e il furto sono stati preordinati unitariamente, potendo con altrettanta credibilità sostenersi che l’ideazione del furto è stata estemporanea, ed è sorta solo a seguito dell’allontanamento del ricorrente dal luogo degli arresti domiciliari, avvenuta per altri motivi.
Il già intervenuto riconoscimento della continuazione tra i due reati contro il patrimonio, benché distanti temporalmente tra loro, dimostra la rilevanza attribuita al criterio della omogeneità tra i reati piuttosto che alla loro contiguit spazio-temporale, e l’ordinanza impugnata si conforma a tale valutazione, imponendo di escludere qualsiasi contraddittorietà.
Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende.
Così deciso il 08 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente