Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21683 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il la Corte di appello di Campobasso, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di COGNOME NOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti:
-sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Campobasso il 5/7/2018, irrevocabile il 25/11/2018, per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale continuato commesso a Campobasso il 14/10/2015;
-sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Campobasso il 4/12/2018, irrevocabile il 19/1/2019, per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale continuato e lesione personale aggravata commessi a Campobasso il 31/3/2015;
– sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Campobasso il 19/11/2019, irrevocabile il 4/2/2020, per i delitti di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate commessi a Campobasso il 28/8/2014;
Rilevato che con il ricorso e con le conclusioni pervenute il 19/3/2024 si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente tenuto conto della contiguità cronologica e dell’omogeneità dei reati commessi;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concretiemerge che i fatti, caratterizzati dall’essere reazioni a situazioni autonome, non sono riconducibili a un’ideazione unitaria quanto, piuttosto, evidenzino un’inclinazione violenta del condannato che reagisce in modo estemporaneo a seconda delle situazioni, senza che quindi possa assumere rilievo l’intervallo di tempo che intercorre tra i reati e l’omogeneità o meno delle condotte poste in essere (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024