Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43862 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del Tribunale di Udine; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME formulava al giudice dell’esecuzione istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
sentenza del Tribunale di Treviso del 25 gennaio 2018, irrevocabile I’l marzo 2018, di applicazione della pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed C 800 di multa per il reato di furto commesso in Treviso il 24 gennaio 2018;
sentenza del Tribunale di Gorizia del 27 febbraio 2019, irrevocabile il 19 giugno 2019, di condanna alla pena di mesi 10 di reclusione ed C 5.000 di multa per il reato di furto commesso in Villesse (GO) il 5 febbraio 2019;
sentenza del Tribunale di Udine del 7 settembre 2021, irrevocabile il 23 novembre 2021, di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 160 di multa
per il reato di tentato furto commesso in Bagnaria Arsa (UD) il 7 novembre 2018.
Il Tribunale di Udine, con ordinanza del 20 giugno 2024, rigettava l’istanza, ritenendo che nel caso di specie sussistesse non un identico disegno criminoso, ma una AVV_NOTAIO propensione alla perpetrazione di un’indeterminata serie di reati contro il patrimonio, «trattandosi di condotte poste in essere in luoghi diversi, riconducibili a circondari diversi, tra cui non intercorre un non trascurabile iato temporale».
Il difensore di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, ha impugnato l’indicata ordinanza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Si duole della omessa valorizzazione dei plurimi elementi sottoposti alla valutazione del giudice dell’esecuzione: i reati di furto o tentato furto dei quali s discute sarebbero stati, invero, frutto di deliberazione unitaria da parte del COGNOME, che li avrebbe commessi «alla veneranda età di 70 anni, unicamente in relazione alla propria condizione di estrema povertà», e, dunque, al fine di «procurarsi dei mezzi di sostentamento attraverso sottrazioni di generi alimentari presso i supermercati», in località geograficamente vicine «che riflettono gli spostamenti fisici del condannato, che dalla zona del trevigiano ha vagato nella conterminea regione del Friuli Venezia Giulia», in un arco temporale di poco più di un anno.
Si duole, altresì, della circostanza che il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto gli episodi delittuosi del COGNOME non avvinti da un unico disegno criminoso, ma espressione di uno «stile di vita connotato da pervicace dedizione al crimine»: affermazione immotivata e priva di concreti riscontri, avendo il COGNOME riportato condanna solo in relazione ai tre reati dei quali qui si discute.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, rilevando che la diversità dei circondari è elemento di «scarso rilievo», «trattandosi luoghi non particolarmente distanti, racchiusi nell’area veneto-friulana»; che «non pare neppure del tutto corrispondente a realtà il dato della distanza temporale, posto che i fatti accertati con le sentenze n. 1494/2021 del Tribunale di Udine e n. 188/2019 del Tribunale di Gorizia risultano distanziati di poco più di due mesi»; che «la deliberazione unitaria richiesta dall’art. 81 c.p., pur non dovendo essere confusa con gli stili di vita e l’abitualità o professionalità criminale, non impone una deliberazione “specifica” dei plurimi reati (come sembra ritenere il tribunale nel passaggio finale della motivazione impugnata), ma una loro rappresentazione AVV_NOTAIO (sebbene non generica)».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve, pertanto, essere rigettato.
2. Questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di reato continuato, l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla lu dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma AVV_NOTAIO (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413), tenendo presente che la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo che caratterizza il reato continuato, costituito dalla unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
La prova dell’unicità del disegno criminoso – ritenuta meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi
si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve dunque essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere, indici che, tuttavia, hanno un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo: l’accertamento, pur offìcioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni; esso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (Sez. 1, n. 5043 del 21/12/2022, dep. 2023, Gugliotta, n.m.).
Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una AVV_NOTAIO tendenza a porre in essere determinati reati, e che, al contempo, neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio non sarebbe conforme al dettato normativo, che parla soltanto di «disegno», e porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni fatto e la loro possibile prevedibilità solo in via approssimativa: occorre, dunque, che si abbia una riscontrabile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, una programmazione che può essere anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea AVV_NOTAIO, con riserva di adattamento alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo, prefissato e sufficientemente specifico (Sez. 1, n. 24202 del 23/02/2022, Cartanese, n.m.).
Con riferimento al fattore temporale, si è, infine, rilevato che «l’inciso “anche in tempi diversi” contenuto nell’art. 81, comma secondo, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all’aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé indizio necessario dell’esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione antidoverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione si riducono fino ad annullarsi in proporzione
inversa all’aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi» (Sez. 1, n. 37365 del 07/06/2024, R., n.m.).
3. Riguardando alla luce di questi generali principi le doglianze che il difensore muove all’ordinanza impugnata, si rileva che il giudice dell’esecuzione ha ragionevolmente escluso che dagli atti in carteggio potessero ricavarsi elementi sufficienti per ritenere che gli illeciti per i quali è intervenuta condanna fossero frutto di un previo e unitario disegno criminoso, costituissero, cioè, parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’origine nelle sue linee essenziali, al quale, volta per volta, si sono poi aggiunti gli elementi volitiv necessari per dare allo stesso concreta attuazione.
Nel caso di specie, gli elementi che il ricorrente aveva valorizzato nell’originaria istanza, e che sono stati ribaditi nel ricorso senza un adeguato confronto con le sintetiche ma ineccepibili argomentazioni del giudice dell’esecuzione, possono essere ritenuti sintomatici non di un’unica ed originaria deliberazione criminosa adattata nel tempo, ma di una scelta di vita che ha ispirato la perpetrazione di reati che, pur se dello stesso tipo, ed aventi lo stesso oggetto materiale, non erano e non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, essendo stati di volta in volta deliberati e commessi sfruttando estemporanee contingenze favorevoli: la circostanza che i tre reati siano stati commessi ad apprezzabile distanza temporale l’uno dallAtro (gennaio 2018, novembre 2018, febbraio 2019) e in città diverse illustra platealmente
Secondo la prospettazione del medesimo ricorrente, i reati sono stati commessi in maniera del tutto estemporanea, al fine di soddisfare bisogni momentanei, sicché non possono essere ravvisate ragioni oggettive di legame tra le condotte accertate: ed invero, l’omogeneità dei reati contro il patrimonio perpetrati dal COGNOME è sintomatica – come correttamente rilevato dal giudice dell’esecuzione – non di un identico disegno criminoso, ma di un identico movente, sicché, in assenza di elementi specifici e concreti, il mero fine di lucro che ha animato il reo non può di per sé solo consentire il riconoscimento della invocata continuazione, essendosi ripetutamente statuito che «In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere» (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
l’occasionalità dei singoli fatti, sicché non vi è spazio per la invocata configurabilità di una unica e comune deliberazione di fondo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/10/2024.