Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25077 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25077 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI 02X9ZDM) nato il 04/08/1990
avverso l’ordinanza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE) ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Torino, in funzio giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconosciment continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo deduce ch giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell’unicità d criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l’omogeneità delle condotte e limitata distanza temporale tra i fatti;
ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuaz necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontra effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 2 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli ill rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di pe soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazion risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2 dep. 2014, P., Rv. 259094-01);
ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente include singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle az rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convinciment giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logi travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, COGNOME Rv. 187740-01)
ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto governo degli anzidetti principi e ha dato sia pur stringato, ma adeguato della loro applicazione e – pur prendendo atto dell’omogeneità delle violaz (più ricettazioni) – ha evidenziato, in maniera esente da illog incongruenze, quale elemento decisivo per escludere l’unicità di dise criminoso l’eterogeneità dei bene ricettati e delle causali di ci appropriazione, non mancando di evidenziarne la distanza temporale;
ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi
a distanza temporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e
nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del
fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass.
Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del
16/01/2009, COGNOME Rv. 242537);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –
per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 1
del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla idellal t Cassa delle ammende.
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Così deciso il 19 giugno 2025