Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4349 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4349 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/06/2025 del GIP TRIBUNALE di RAGUSA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letto il motivo del ricorso;
rilevato che:
in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto discipliNOME dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predetermiNOME di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, COGNOME, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420);
«il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074);
rilevano, ai fini della prova dell’esistenza del medesimo disegno criminoso l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652);
l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia
U
sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti;
considerato che:
nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui COGNOME ha riportato condanna, sul rilievo della assenza dei presupposti necessari al riconoscimento del vincolo della continuazione;
invero, il ricorrente è stato condanNOME con due sentenze, emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, commessi il 22 e il 23 febbraio 2019 (sentenza n. 117/2019) e in data 3, 18 e 20 luglio 2020 (sentenza n. 50/2023);
la ricorrenza di un medesimo disegno criminoso è stata esclusa sul rilievo che, sebbene le diverse condotte contestate in entrambe le sentenze abbiano ad oggetto lo stesso titolo di reato, ossia la violazione della prescrizione di permanere nel proprio domicilio in orario notturno, le stesse sono state commesse a distanza di tempo (oltre un anno e quattro mesi), non ravvisandosi ulteriori elementi indicativi di una programmazione unitaria;
a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola una censura generica, incentrata sulla inidoneità del mero dato temporale ad escludere l’applicabilità della disciplina del reato continuato, dovendosi considerare le circostanze di tempo e di luogo dei reati, il bene giuridico leso, nonché la vicinanza temporale delle condotte criminose, prospettate tuttavia in termini astratti e generici, non indicando specifici dati di fatto da cui desumere la programmazione unitaria delle condotte;
il motivo di ricorso, pertanto, deducendo genericamente l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione, non riscontrabili nel provvedimento impugNOME, non vale in alcun modo a comprovare l’illegittimità delle argomentazioni svolte dal giudice dell’esecuzione, il quale ha chiarito, nell’esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottoposte al suo vaglio e senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba escludersi l’esistenza, nella fattispecie, di un riconoscibile, originario disegno criminoso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025