Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30468 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 24 marzo 2025, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati di tentata estorsione aggravata e violazione legge armi, aggravati ai sensi dell’art. 416bis .1 cod. pen., commessi a Napoli il 17 ottobre 2022, oggetto della sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di Napoli il 28 novembre 2023, irrevocabile il 23 luglio 2024, e i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e 697 cod. pen., commessi a Napoli il 12 dicembre 2022, oggetto della sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di Napoli il 27 aprile 2024, irrevocabile il 27 gennaio 2024.
2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 125 e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice, facendo esclusivo riferimento alla disomogeneità dei reati, avrebbe in realtà omesso di considerare che tutti i fatti, commessi a breve distanza di tempo, si inserivano nello stesso contesto ed erano tutti riferibili al contrasto esistente tra gruppi camorristici antagonisti per la gestione della storica piazza di spaccio di Scampia denominata INDIRIZZO per cui sia le tentate estorsioni commesse con l’uso delle armi e aggravate dal metodo mafioso che la violazione in materia di stupefacenti, peraltro accertata in uno con la detenzione di munizioni di arma da fuoco, farebbero parte di un medesimo disegno criminoso e la conclusione per cui ciò non emerge dagli atti e dalle sentenze sarebbe manifestamente illogica.
In data 15 maggio 2025 Ł pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il
Sent. n. sez. 2165/2025
CC – 23/06/2025
R.G.N. 14533/2025
Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il giudice, facendo esclusivo riferimento alla disomogeneità dei reati, avrebbe in realtà omesso di considerare che tutti i fatti, commessi a breve distanza di tempo, erano riferibili a un medesimo contesto ed erano parte di un medesimo disegno criminoso per cui la conclusione sarebbe manifestamente illogica.
La doglianza Ł infondata.
2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito Ł tenuto – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.
In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento piø mite rispetto al cumulo materiale Ł giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.
Ciò perchØ la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sØ il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato nØ, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio piø mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01).
La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili ‘indici rivelatori’ della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta;c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purchØ significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).
La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno”, porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, Ł che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può
essere ab origine anche di massima, purchØ i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale – seppure con una riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso – come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 01).
La difficoltà di applicazione pratica dell’istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell’ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.
In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all’indicatore logico della ‘non eccessiva distanza temporale’ tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 258543 – 01
Ciò perchØ l’elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico – come in ipotesi l’obiettivo dell’agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita – posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell’istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell’agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.
Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, Ł indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare piø che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si Ł conformato ai criteri indicati e con il riferimento alla disomogeneità dei reati e, soprattutto, alle circostanze che emergono dalle sentenze, cioŁ che i fatti sono il frutto di deliberazioni che derivano da esigenze contingenti ed estemporanee, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali si fonda il diniego di riconoscimento dell’istituto. Ciò anche considerando che le estorsioni relative alle abitazioni si inserivano in un contesto diverso e non coincidente con l’attività di spaccio degli stupefacenti.
La motivazione così resa, che risulta adeguata e coerente, non Ł pertanto sindacabile in questa sede e le censure, anche in parte tese a sollecitare una diversa e non consentita lettura, devono essere respinte.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 23/06/2025