Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5414 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5414 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 13/12/1968
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 12 aprile 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il rea di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 (fatto commesso in Palermo il 5 ottobre 2018);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto di regiudicanda e quello di cui all’art. 73, comma 5, d.P. 309/1990, commesso in data ottobre 2018, giudicato con sentenza del GIP presso il Tribunale di Palermo n. 6927/2019, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, c caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma 2, cod. pen., postula un programma condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazion di un genere di vita incline al reato>> (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Rv. 284420) (Conf.: Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896) (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, fedelmente attenendosi al principio di diritto riportato, ha evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica perciò non sindacabile in questa sede, come l’identità nella data di accertamento dei due reati non fosse, di per sé, sufficiente a far desumere l’esistenza di un unitario disegno criminoso);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente