Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11615 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11615 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/09/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con la quale la Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, attestato dalla analogia del modus operandi , dall’ampiezza del programma criminale dell’associazione finalizzata al narcotraffico tale che «le singole cessioni (…) avrebbero potuto esserne ritenute espressione», infine dall’erroneità dell’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato riguardante la diversità dei correi perchØ la contestazione dell’art. 74 dp.r. n. 309 del 1990 aveva riguardato anche soggetti rimasti ignoti;
ritenuto che il ricorso risulta generico, versato in fatto e non correlato con la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego del beneficio;
ribadito, invero, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonchØ la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sØ soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescindere, giacchØ la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di piø azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorchØ richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori
specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, COGNOME, Rv. 264294-01);
richiamato, con specifico riferimento alla continuazione trareatoassociativo ereatifine, il principio secondo cui essa sussiste esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (fra molte, Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430);
ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso, ossia la distanza temporale (di ben sette anni) tra i fatti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicati con la sentenza sub 2) e l’epoca di partecipazione del condannato nel sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti di cui alla sentenza sub 1), a dimostrazione dell’inesistenza di un’unica, antecedente, risoluzione criminosa,in assenza di elementi obiettivi, rinvenibili dalle motivazioni delle sentenze di condanna ovvero allegati dalla difesa, sulla scorta dei quali inferire l’unitaria anticipata deliberazione;
ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente