Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11341 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11341 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 047yhrd), nato in Marocco, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 02/07/2025 dal Tribunale di Vercelli
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 2 luglio 2025, il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME di applicazione della continuazione tra i reati accertati con le cinque seguenti sentenze:
sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli del 14.07.2016, irrevocabile il 16.09.2016, relativa ai reati di cui agl artt. 110, 628, 582, 585 cod. pen., commessi a Vercelli, il 12.12.2015:
sentenza resa dal Tribunale di Vercelli il 9.05.2016, irrevocabile il 9.07.2017, relativa al reato di cui all’art. 385 cod. pen., commesso a Vercelli, il 7.05.2016;
sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli il 9.10.2020, irrevocabile il 17.06.2022, relativa al reato di cui agli artt. 81, 337 cod. pen., commesso a Casale Monferrato, in data 8.06.2016;
sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli il 14.01.2022, irrevocabile il 28.01.2022, relativa al reato di cui agli artt. 110, 582, 585 cod. pen., commesso a Casale Monferrato, il 21.01.2027;
sentenza resa dal Tribunale di Vercelli il 28.01.2022, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Torino, con sentenza del 6.07.2023, irrevocabile il 23.04.2024, relativa ai reati di cui agli artt. 110, 628 cod. pen. e agli artt. 58 585 cod. pen., commessi in Casale Monferrato, il 19.11.2018, al reato di cui agli artt. 582, 585, commesso in Casale Monferrato, il 25.12.2017, e ai reati di cui agli artt. 612 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in Casale Monferrato, il 25.02.2018.
A fondamento della decisione il giudice dell’esecuzione ha escluso che sia emersa la prova del medesimo disegno criminoso fra i reati, alcuni di natura eterogenea, commessi da COGNOME, accertati dalle cinque decisioni sopra richiamate e perpetrati a non breve distanza di tempo l’uno dall’altro, sicché unico connotato comune fra quelle violazioni della legge penale è risultato la loro genesi, individuata nella generica tendenza a delinquere dell’autore.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di COGNOME chiedendone l’annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e la carenza di idonea motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, almeno parziale.
La difesa sottolinea che nell’istanza si era chiesto, in via subordinata, che venisse applicata la continuazione anche soltanto fra alcuni dei reati oggetto delle sentenze richiamate in premessa: tale prospettazione non è stata fatta oggetto di nessuna pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione, che ha così
omesso di verificare nel dettaglio, caso per caso, se fra i reati oggetto anche di soltanto due delle sentenze considerate potesse enuclearsi la sussistenza del medesimo disegno criminoso.
In particolare, secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione ha mancato di verificare l’identità progettuale dei reati oggetto delle sentenze da lui indicate con i nn. 673/2020 e 73/2021, rese entrambe dal Tribunale di Vercelli e riguardanti altrettanti fatti di rapina, nonché dei reati contro la persona accertat con le sentenze indicate con i nn. 73/2021 e 15/2022: in merito all’istanza relativa a queste fattispecie, la motivazione viene stigmatizzata come apparente.
Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto esso è generico e manifestamente infondato, non contenendo alcuna concreta critica al percorso argomentativo esposto dal giudice dell’esecuzione ed essendosi esaurito nell’agitare questioni di merito, estranee al giudizio di legittimità, a fronte delle congrue argomentazioni svolte dal Tribunale, adeguate per escludere l’applicazione della continuazione anche a un gruppo più limitato di reati fra quelli oggetto delle sentenze indicate nell’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso si rivela generico e manifestamente infondato.
Si constata che il giudice dell’esecuzione, con discorso giustificativo congruo e lineare, ha osservato che gli illeciti oggetto delle succitate decisioni avevano riguardato reati di svariate, indole, contro il patrimonio, contro la persona, contro l’autorità delle decisioni giudiziarie e contro la pubblica amministrazione, reati peraltro perpetrati in un arco di tempo superiore ai due anni, considerato non compatibile con una nozione accettabile di contiguità cronologica, anche perché nessun concreto elemento è stato acquisito al fine di rendere recessiva la presunzione di mancanza di collegamento progettuale fra reati commessi a distanza di tempo gli uni dagli altri.
Nel provvedimento impugnato si specifica che l’esame delle sentenze accertative dei reati ne ha evidenziato anche il difforme modus operandi, la diversità delle persone offese e, in alcuni casi, il concorso con soggetti diversi l’uno dall’altro, sicché il giudice dell’esecuzione ha tratto l’espresso corollario ch la mera omogeneità caratterizzante i reati oggetto delle sentenze sub 1, 4 e 5 non costituisce indice capace di contrastare la rilevanza del significato negativo del notevole lasso di tempo intercorso fra le corrispondenti violazioni; in tal senso, la stessa analogia fra alcune violazioni è stata reputata sintomatica
soltanto della scelta di vita del reo, ispirata alla contingente consumazione di illeciti.
Infine, il Tribunale ha valutato anche che, durante il tempo di interesse, COGNOME era stato arrestato, a seguito del fatto di evasione oggetto della sentenza sub 2, e, poi, aveva subìto altri periodi di custodia cautelare inframuraria, sicché, in difetto di concrete allegazioni, questi periodi di restrizione sono stat considerati come un ulteriore fattore di discontinuità di ogni disegno criminoso, con la correlativa conclusione dell’assenza di collegamento fra gli episodi antigiuridici oggetto dell’istanza, l’unico connotato comune fra gli stessi essendo risultato nella, già segnalata, generica tendenza a delinquere che aveva contraddistinto la condotta del loro autore.
Orbene, valutando la doglianza che connota l’impugnazione e raffrontandola alle – complessivamente congrue – osservazioni fornite dal giudice dell’esecuzione, in rapporto alla verifica del contenuto dell’istanza originaria, deve osservarsi che le deduzioni svolte dal ricorrente risultano ictu °cui/ inadeguate a destrutturare l’iter argomentativo esposto nel provvedimento: l’atto di impugnazione si è, nella sostanza, limitato a criticare in modo generico i rilievi relativi alla carenza dimostrativa del medesimo disegno criminoso e a dedurre la mancata valorizzazione di alcuni indici sintomatici addotti come idonei a dimostrare la continuazione almeno di una parte dei reati indicati, pur nella sussistenza del divario temporale fra le infrazioni.
3.1. L’impugnazione si connota, dunque, per una cifra sostanzialmente reiterativa del contenuto dell’istanza e non riesce in alcun modo a superare le obiezioni svolte nel provvedimento impugnato rispetto alla – indimostrata prospettazione dell’unitarietà del disegno criminoso anche fra alcuni soltanto dei reati dedotti in domanda.
Del tutto rivalutativa e inquinata da contenuto di merito è la concezione della vicinanza temporale fra i vari reati patrocinata dal ricorrente, nonostante la serie criminosa risulti disseminata in un periodo comunque poliennale.
Del pari, non può mettersi in questione, essendo il risultato di un congruo accertamento di merito, la rilevazione dell’eterogeneità sostanziale delle condotte censite e dell’estemporaneità delle occasioni da cui sono derivate le violazioni della legge penale oggetto di vaglio, sicché il riferimento alle stesse non come il frutto della medesima deliberazione criminosa, sia pure di carattere generale, bensì – come la reiterata manifestazione di uno stile di vita tendente alla devianza deve ritenersi non illogico.
3.2. Quanto all’unica deduzione in concreto coltivata, ossia quella della sussistenza del medesimo disegno criminoso fra alcuni soltanto dei reati, tale
prospettazione risulta coordinata, come ha evidenziato il Tribunale, a reati , risultati non particolarmente contigui e /anche per fril ragionamento svolto dal giudice dell’esecuzione e.at non può dirsi contrastato decisivamente, preso atto dell’assenza di elementi sintomatici adeguati.
Beninteso, l’ampio arco temporale entro cui sono commessi più reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all’interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, la verifica di tale esigenza manifestandosi se e nei limiti in cui l’interessato abbia dedotto l’evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati enucleandoli e allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 – 01; Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387 – 01).
Non è, dunque, da escludere, in punto di principio, la possibilità di accedere a tale prospettazione subordinata, sempre che essa risulti idoneamente coltivata anche con l’istanza e supportata da convergenti indici sintomatici.
Deve, però, prendersi atto che il giudice dell’esecuzione ha, in concreto, ritenuto anche tale prospettazione infondata con argomenti congrui e non illogici.
Né la doglianza articolata sull’argomento dal ricorrente è sorretta da ragguagli specifici: in effetti, il riferimento ai due gruppi di reati a cui lamenta non essere stato annesso rilievo per l’applicazione parziale della continuazione si rivela incongruo e generico.
Anzitutto, è da rilevare che l’istanza aveva prospettato la continuazione per gruppi, ma lo aveva fatto in modo, a sua volta, generico, senza individuare l’insieme dei reati che proponeva di riunire in ciascun gruppo, elemento, all’evidenza, importante per conferire concretezza alla domanda subordinata.
Poi, i due reati che la difesa indica come componenti del primo gruppo, ossia i reati di rapina (accertati dalle sentenze che, al di là dell’indicazione datane dal ricorrente, sono quelle individuate sub 1 e sub 5 nell’elenco configurato in narrativa), risultano essere stati commessi (rispettivamente nel 2015 e nel 2018) a notevole distanza di tempo fra loro, elemento che – in relazione all’acclarata carenza di rilevanti e convergenti indici sintomatici – conforta la conclusione negativa espressa dal giudice dell’esecuzione.
Del pari, non si rinvengono, nell’analisi del ricorrente, elementi specifici di fondata critica per non avere il giudice dell’esecuzione acceduto all’istanza di applicazione della continuazione fra i reati di lesioni personali accertati con le sentenze individuate sub 4 e sub 5 nell’elenco suindicato (le prime lesioni, del
resto, essendo, a loro volta, riunite in continuazione interna con la seconda rapina), posto che il giudice dell’esecuzione ha evidenziato gli elementi differenziali individuati fra le fattispecie e il sempre ragguardevole lasso temporale, sia pure stavolta di poco inferiore a un anno, che ha intervallato le violazioni, reputandoli, in modo incensurabile, quali convergenti sintomi ostativi al reperimento dell’unitarietà progettuale alla base delle violazioni stesse.
3.3. Nemmeno è stato contrastato dal ricorrente il rilievo svolto nel provvedimento impugnato in merito ai periodi di detenzione che hanno punteggiato il tempo oggetto della verifica, circostanza considerata, nella specifica vicenda, come fattore di controindicazione rispetto alla possibilità di riscontro della dedotta unitarietà progettuale.
Assodato, perciò, che – per consolidato orientamento ermeneutico, da riaffermare in questa sede – l’arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, si considera quale fattore ex se inidoneo a paralizzare l’emersione del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, non essendo esso pregiudizialmente ostativo all’applicabilità del regime di cui all’art. 81 cod. pen., deve considerarsi del pari acclarato che compete al giudice di merito verificare se il fatto della limitazione della libertà per come determinatosi in concreto, abbia costituito o meno un elemento indicativo della cesura della prospettata unitarietà del disegno criminoso e, come tale, una convergente ragione volta a escludere l’applicazione della continuazione, tenendo conto della sussistenza, o meno, di un concorrente quadro di indici sintomatici dell’unitarietà ideativa.
Si tiene conto, naturalmente, che, nella verifica inerente all’applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, la detenzione in carcere o l’applicazione di una, anche ontologicamente, diversa misura limitativa della libertà personale, patita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non integra, di per sé, un elemento idoneo a imporre la pregiudiziale esclusione dell’identità del disegno criminoso e, quindi, non esime il giudice dalla disamina in concreto di quegli elementi – fra i quali si sono indicati, in relazione a fatti piccolo spaccio in strada, l’identità delle violazioni, la medesimezza del contesto spaziale e delle modalità operative, la limitata durata della privazione della libertà personale e il breve intervallo temporale tra le condotte – in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, COGNOME, Rv. 276842 – 01; v., inoltre e per tutte, Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258365 – 01., nonché, in tema di associazione mafiosa, Sez. 2, n. 16560 del 23/02/2023, Monti, Rv. 284525 – 01, e, per analogia di argomenti con riferimento al sequestro del corpo del reato, Sez. 3, n. 27992 del 19/04/2021, COGNOME, Rv. 281714 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene, COGNOME il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dell’enunciata regula iuris, dal momento che ha valutato anche i periodi di detenzione nell’intervallo durante il quale non stati commessi i reati nella prospettiva della carente emersione di indici sintomatici idonei a corroborare la dedotta unitarietà progettuale: di conseguenza, si è attestato sulla ragionevole considerazione che il lasso di tempo oggetto di esame, pur trascorso per qualche parte in vinculis, non è tale da supportare l’unitarietà progettuale, ma anzi fornisce un dato che ne rafforza la dissolvenza.
In definitiva, la verifica dell’effetto determinato dalla privazione della libert dell’agente, considerato il restante contesto circostanziale, non ha fornito al Tribunale elementi tali da far venir meno l’accertata inconsistenza dell’addotto progetto criminoso unitario.
3.4. La complessiva doglianza è, quindi, contrastata immediatamente dall’adeguata motivazione del provvedimento impugnato, in virtù della quale è stato fatto retto governo del principio di diritto – affermato dalle Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01) e senz’altro da ribadirsi – secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e dell’accertamento del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Essendosi, dunque, risolta nella sostanziale riedizione – in versione riduttiva (in quanto volta a sostenere la sola continuazione parziale) – del contenuto dell’istanza, l’impugnazione si rivela mancante di percepibili elementi di specificità e, in ordine agli addotti indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, anche infondata in modo manifesto.
Deve, pertanto, pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Alla relativa pronuncia segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sent. n. 1 del 2000) – di una somma alla Cassa delle ammende nella misura che, in ragione del contenuto dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
Così deciso in data 08/01/2026
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