Disegno Criminoso: La Cassazione Nega la Continuazione tra Reati Eterogenei
Nel diritto penale, il concetto di disegno criminoso unico è fondamentale per l’applicazione dell’istituto della “continuazione”, un meccanismo che consente di considerare più reati come un’unica violazione di legge, con conseguenze significative sulla pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sui criteri per stabilire quando una serie di delitti possa essere ricondotta a tale programmazione unitaria e quando, invece, rappresenti solo una generica tendenza a delinquere. La Corte ha esaminato un caso in cui un individuo chiedeva di unificare reati di truffa, appropriazione indebita e detenzione di armi.
I Fatti del Caso: Tre Reati, Una Sola Richiesta
L’imputato aveva proposto ricorso contro la decisione del Tribunale che aveva negato l’applicazione della continuazione tra tre reati giudicati con sentenze diverse:
1. Truffa, commessa fino all’ottobre 2015.
2. Appropriazione indebita, commessa nel febbraio 2016.
3. Ricettazione e detenzione illegale di armi, commesse nel dicembre 2016.
Secondo la difesa, questi reati, sebbene diversi, erano legati da un breve arco temporale, dall’omogeneità (tutti a tutela del patrimonio, in senso lato) e dal medesimo contesto, essendo stati realizzati nell’ambito dell’attività agricola del ricorrente. Il Tribunale, tuttavia, aveva respinto la richiesta, ritenendo assenti gli indici di un medesimo disegno criminoso.
La Decisione della Corte e il concetto di disegno criminoso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato la netta differenza tra la continuazione, che presuppone una programmazione unitaria e originaria dei vari reati, e la mera inclinazione a delinquere, che si manifesta con la reiterazione di condotte illecite nel tempo senza un piano preordinato.
Secondo la Corte, gli elementi portati dal ricorrente non erano sufficienti a dimostrare un unico disegno criminoso. Al contrario, la natura dei reati era del tutto eterogenea, le modalità esecutive erano diverse e le distanze temporali (quasi quattro mesi tra il primo e il secondo, e dieci tra il secondo e il terzo) erano troppo ampie per sostenere l’ipotesi di un piano concepito sin dall’inizio.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa. In primo luogo, ha definito “incredibile” che, nel commettere la truffa iniziale, l’imputato avesse già programmato, almeno nelle linee essenziali, le successive e diversissime condotte, come l’appropriazione di un container e la ricettazione di armi da fuoco.
In secondo luogo, il riferimento al comune “contesto agricolo” è stato giudicato troppo generico e vago. Per dimostrare un unico disegno criminoso, non basta che i reati avvengano nello stesso ambito di vita o lavorativo; è necessario provare un legame logico-teleologico, ovvero una finalità comune che unisca le diverse azioni criminali. Tale legame non era stato minimamente chiarito dal ricorrente.
I giudici hanno concluso che gli indici presentati (vicinanza temporale, modalità, tipologia dei reati) erano “palesemente insussistenti” a causa della notevole distanza temporale, dell’eterogeneità delle condotte e della diversità dei beni giuridici tutelati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere il riconoscimento della continuazione, non è sufficiente una generica connessione tra i reati. È onere dell’imputato dimostrare, con elementi concreti, l’esistenza di un programma criminoso unitario, ideato prima della commissione del primo reato, che lega tutte le condotte successive. La semplice reiterazione di illeciti, anche se commessi in un arco di tempo relativamente breve o in un contesto simile, non integra di per sé un medesimo disegno criminoso, ma può essere vista dal giudice come espressione di una semplice tendenza a commettere reati.
Quando più reati possono essere considerati parte di un unico disegno criminoso?
Secondo la Corte, ciò avviene solo quando esiste una programmazione unitaria e originaria, deliberata fin dall’inizio, che unisce le varie condotte illecite in un progetto complessivo. La mera inclinazione a reiterare reati non è sufficiente.
La vicinanza temporale tra i reati è un fattore decisivo per riconoscere la continuazione?
No, non è decisivo. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che una distanza di quattro e dieci mesi tra i reati fosse significativa e, unita alla diversità delle condotte, escludesse un piano unitario. La sola vicinanza temporale non basta se mancano altri elementi di collegamento.
Commettere reati diversi nello stesso ambito lavorativo dimostra un medesimo disegno criminoso?
Non necessariamente. La Corte ha chiarito che un contesto generico, come l’esercizio di un’attività agricola, è insufficiente se non viene dimostrato uno specifico legame logico e finalistico (teleologico) che colleghi i diversi reati come parti di un unico piano.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9083 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9083 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GUASTALLA il 03/10/1982
avverso l’ordinanza del 11/07/2024 del TRIBUNALE di Mantova
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Mantova, in data 11 luglio 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, relativi a ricettazione e detenzione di armi commessi il 15/12/2016, appropriazione indebita commesso il 08/02/2016 e truffa commesso sino al 23/10/2015, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, e ritenendo le varie condotte espressione solo di una tendenza a delinquere dell’istante;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante il breve arco temporale intercorso tra i vari delitti, pari a soli sei mesi, l’omogeneità dei reati, tut consistenti in violazioni di norme poste a tutela del patrimonio, e l’identità del contesto, essendo stati commessi nello svolgimento dell’attività agricola;
rilevato che, con memoria depositata il 05/02/2025, il ricorrente lamenta l’erroneità dell’assegnazione del ricorso alla settima sezione per la sua supposta inammissibilità, e ribadisce che le censure proposte sono ammissibili e fondate;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino del tutto eterogenei, commessi in tempi non vicini tra loro ma a distanza di quasi quattro mesi il primo e il secondo, e di ben dieci mesi il terzo e, soprattutto, diversi nelle modalità esecutive e nelle presumibili causali, tanto da rendere incredibile che, nel commettere il primo reato di truffa, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, commesse sia con modalità del tutto diverse, come l’appropriazione indebita di un container e la ricettazione e il porto illecito di un fucile e di una pistola, sia a distanza d molti mesi, non avendo il ricorrente neppure chiarito quale legame logicoteleologico derivi dall’essere stati i reati commessi nell’esercizio dell’attività agricola;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato anche nella parte in cui afferma sussistere l’unicità di disegno criminoso per la contiguità spazio-
temporale tra i reati, «avvenuti a distanza di sei mesi l’uno dall’altro», le modalità della condotta, «tutte realizzate in seno all’attività agricola», la tipologia dei reati e del bene tutelato e la omogeneità delle violazioni, in quanto descrive come presenti degli indici sintomatici palesemente insussistenti, per la diversa distanza temporale tra i reati, la loro eterogeneità e la diversità del bene tutelato e delle modalità della condotta;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Presidente