Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6986 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6986 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOCEE,. INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso rilevato, preliminarmente, che la GLYPH ,isprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede ci: 2s2cazione, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156);
che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata ai, l;cc .:,:to, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950);
che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596);
che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che ai momento dello omrnissione del primo reato, i successivi fossero stati progran -,maU almli-,0 loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»;
che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098);
che l’accertamento di tali incici P :messo all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legiWn.iià, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti;
che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati di associazione a delinquere finalizzato al narcotraffico, commesso da NOME COGNOME tra il novembre del 2018 ed il 15 aprile 2019, e dei relativi reati-fine, e di quello ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione presso la propria abitazione di circa 43 grammi di cocaina), accertato il 17 febbraio 2022 ovvero a distanza di quasi tre anni dalla cessazione dell’operatività dei sciea];’,, e uaie l’istanza risulta avere militato;
che il ricorrente svoige, al iiguaLio, censure di tipo essenzialmente confutativo ed affette da intrinseca ed insuperabile genericità, in quanto vertenti esclusivamente, da un canto, sulla dedotta prosecuzione dell’attività del sodalizio criminoso del quale egli ha fatto parte sino al febbraio del 2021 e, dall’altro, sull’assunto secondo cui egli avrebbe ricevuto in costanza di militanza associativa lo stupefacente sequestrato nel 2022, come, a suo dire, comprovato da una separata decisione che egli, tuttavia, non ha prodotto (sicché il ricorso pecca, per questa parte, di carenza di autosufficienza);
che le doglianze a ‘1.icok3’Le cc í GLYPH r:’ :.no e con la più recente memoria del 25 ottobre 2025 non sono olcw. nee ad evidenziare, nella decisione impugnata – impernia’ca sulla successio:ie cronologica degli accadimenti sul piano cronologica ed assistita da una motivazione che, pure laddove si mutuino, in fatto, i rilievi formulati dal ricorrente, appare senz’altro tetragona alle censure da lui articolate – profili di manifesta illogicità o contraddittorietà né, tantomeno, a comprovare la fallace applicazione delle regole che presiedono, sul piano normativo, all’apprezzamento dei presupposti necessari per riconoscere, in fase esecutiva, la continuazione tra reati accertati in distinte sedi giurisdizionali;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente cond,’nnu dei h( o’:or o pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elerner:Li aW a escda: ia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento dciia :.NOME,rna di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/1 L, 1 2n27.