Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5322 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5322 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 19/03/1987
avverso l’ordinanza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (c Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Osservato che l’ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati giudicati con le quattro sentenze oggetto dell’istanza deli a’ricorrente, ed ha osservato che, nonostante ‘y l’omogeneità dell’indole sottesa alle violazioni (reati contro il patrimonio), il lasso temp intercorso tra i fatti (tra luglio 2012 e agosto 2019), oltre alla disomogeneità geografi precludessero la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria.
Considerato che consolidata è l’affermazione della radicale diversità dell’identità dell spinta criminosa o del movente pratico (es. fine di lucro o di profitto) alla base di plur violazioni della legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto per configurabilità del reato continuato.
Ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all’is incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell’assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, i riferimento all’identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto di attuazione di un progetto criminoso unitario.
Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Rilevato, in particolare, che la ricorrente non ha indicato alcun concreto elemento a sostegno della pretesa identità di disegno criminoso tra le diverse violazioni, eludendo i nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati – quindi precedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscim del vincolo – almeno nella loro linea essenziale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024