Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31207 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, in data 19 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati di detenzione di stupefacente accertato in data 08/12/2016 e quelli di furto, incendio ed altro commessi in data 15/12/2016, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, stante la non omogeneità dei reati e delle condotte esecutive, nonché la partecipazione ad essi di complici diversi, ed essendo irrilevante il fatto che gli stessi siano stati accertati nell’ambito della medesima indagine;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio dell motivazione, per non avere l’ordinanza tenuto conto del fatto che l’originaria unicità dei due procedimenti dimostra l’unicità della scelta criminale da lui compiuta in quel momento storico, facendo egli parte di un gruppo di giovani che, attraverso il collegamento con la criminalità locale, era dedito alla commissione dei più svariati reati, e per non avere adeguatamente valutato la vicinanza spazio-temporale dei reati stessi, l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera concomitanza temporale degli stessi, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi solo in attuazione di una generica spinta delinquenziale, ovvero in una scelta di vita, e non vi siano elementi da cui desumere che, nell’organizzare il primo reato, consistente in un trasporto di un certo quantitativo di marijuana, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, la condotta successiva, consistita nell’incendiare l’auto di un altro soggetto, rubando il combustibile necessario, altresì programmando la spendita di monete false che già deteneva;
ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l’ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la diversità delle causali e delle modalità esecutive dei vari reati, tra i qua l’omogeneità è del tutto assente, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una «propensione dell’istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in
relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali», come affermato dalla Corte di appello;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente