Disegno Criminoso: La Cassazione Chiarisce la Differenza con la Propensione a Delinquere
L’istituto del reato continuato, basato sull’esistenza di un unico disegno criminoso, rappresenta un concetto fondamentale nel diritto penale, capace di incidere significativamente sulla determinazione della pena. Tuttavia, non sempre una serie di reati, anche se simili e ravvicinati nel tempo, può essere ricondotta a tale istituto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini applicativi dell’art. 671 del codice di procedura penale, tracciando una netta linea di demarcazione tra un piano premeditato e una semplice inclinazione a commettere illeciti.
Il Caso in Analisi
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto, tramite il suo difensore, avverso un’ordinanza del Tribunale in funzione di Giudice dell’esecuzione. Il ricorrente aveva chiesto che diverse condotte delittuose per le quali era stato condannato venissero unificate sotto il vincolo della continuazione, sostenendo che fossero tutte espressione di un medesimo disegno criminoso. A supporto della sua tesi, venivano evidenziati alcuni indici quali l’omogeneità delle norme violate, la breve distanza temporale tra i fatti e la contestualità territoriale. Tuttavia, il Tribunale aveva respinto l’istanza.
La Decisione della Cassazione e il concetto di disegno criminoso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la validità della decisione del giudice di merito. La Suprema Corte ha sottolineato come le censure mosse dal ricorrente fossero in realtà delle semplici doglianze fattuali, volte a ottenere un riesame del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, i motivi del ricorso sono stati ritenuti meramente riproduttivi di argomentazioni già correttamente valutate e disattese in precedenza.
Le Motivazioni: La Distinzione tra Disegno Criminoso e Generica Propensione
Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione operata dal Tribunale e avallata dalla Cassazione. Secondo i giudici, i reati in esame non potevano essere considerati frutto di un’ideazione unitaria e pianificata. Al contrario, essi rappresentavano l’espressione di una ‘generica propensione alla specifica tipologia delittuosa’.
In altre parole, la ripetizione di condotte illecite non era dovuta a un piano concepito a monte, ma a un’inclinazione del soggetto a commettere quel tipo di reato. La vicinanza temporale e la somiglianza delle azioni non sono sufficienti, da sole, a provare l’esistenza di un disegno criminoso se manca l’elemento fondamentale: l’unicità dell’ideazione che lega e giustifica tutte le condotte come parte di un unico progetto.
Le Motivazioni: L’Inammissibilità per Aspetti di Fatto
La Corte ha inoltre ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: il suo ruolo non è quello di rivalutare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Le argomentazioni del ricorrente, lamentando la carenza e l’illogicità della motivazione del Tribunale, sono state considerate inammissibili proprio perché miravano a una nuova valutazione degli elementi fattuali, contestando l’interpretazione data dal giudice dell’esecuzione, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza un importante principio interpretativo. Per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione e il conseguente, più mite, trattamento sanzionatorio, non basta dimostrare di aver commesso reati simili in un arco di tempo ristretto. È necessario fornire la prova di un programma criminoso unitario, deliberato prima dell’inizio della serie di reati. La semplice abitudine a delinquere o una tendenza a ripetere una certa tipologia di illecito non integra i requisiti del disegno criminoso, ma viene considerata come una ‘generica propensione’ che non dà diritto ad alcun beneficio sanzionatorio. La decisione impone quindi alle difese l’onere di argomentare in modo specifico e circostanziato l’esistenza di tale piano unitario, andando oltre la mera elencazione di indici esteriori come la vicinanza spazio-temporale.
Quando più reati possono essere considerati parte di un unico disegno criminoso?
Risposta: Secondo la decisione, più reati sono parte di un unico disegno criminoso solo quando sono frutto di un’ideazione unitaria e pianificata, e non semplicemente l’espressione di una generica propensione a commettere una specifica tipologia di reato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano costituite da mere doglianze sui fatti, riproponevano profili già vagliati e disattesi dal giudice precedente e miravano a denunciare aspetti di illogicità o contraddittorietà ritenuti insussistenti.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Risposta: La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33932 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO (ricorso nel quale il difensore si duole della carenza e illogicità della motivazione, nonché della inosservanza ed erronea applicazione dell’istituto di cui all’art. 671 cod. proc. pen., lamentando che l’ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del diseg criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, con particolare riferimento alla omogeneità delle norme giuridiche violate, essendo state le condotte ascritte, peraltro, poste in essere a breve distanza temporale e in situazione di sostanziale contestualità territoriale) sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze versate in fatto, oltre che finalizzate a denunciare insussistenti aspetti di illogicità o di contraddittorietà;
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi – secondo un corretto argomentare giuridico – dal Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell’esecuzione, nel provvedimento impugnato. In questo, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì espressione di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 01 luglio 2024.