Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10664 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPODRISE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 11/12/2018, la Corte d’appello di Firenze, i parziale riforma della sentenza emessa il 15/11/2016 dal GUP presso il Tribunale di Firenze, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati contestati ai capi 3), 15), 16) e 17), in quanto est intervenuta prescrizione e ha conseguentemente rideterminato la pena in ordine ai reati residui in anni tre di reclusione, previa applicazione della diminu determinata dalla scelta del rito.
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, Sezione Terza, con sentenza n.42908/2022, ha parzialmente accolto il terzo motivo di impugnazione proposte dall’imputato e relativo alla duplicazione della pena inflitta in relazione al disposto dell’ comma 2, d.lgs. n.74 del 2000; ritenendo, specificamente, che i capi d imputazione aventi nn. 28), 29), 30), 31), 34), :35), 36), 47), 52), 48), 54), 50) e 51) avrebbero dovuto essere accorpati in un unico reato – secondo l modalità specificate in motivazione – avendo a oggetto fatture emesse nel corso della medesima annualità; ha altresì pronunciato l’annullamento senza rinvio in ordine al reato contestato al capo 41), per essere lo stesso estinto per prescrizi rinviando ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze per la rideterminazio del trattamento sanzionatorio.
La Corte d’appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio, ha pregiudizialmente esaminato l’istanza dell’imputato di rideterminare la pena previo riconosciment del vincolo della continuazione con il reato contestato ai sensi dell’art.11 del d n.74 del 2000 e giudicato con sentenza del Tribunale di Firenze del 28/04/2016, parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza del 3/11/2017 e divenuta definitiva il 3/10/2018 per effetto della declaratoria di inammissibil del ricorso per cassazione; ha argomentato che, nelle condotte fraudolent imputate in tale giudizio, non si ravvisava alcuna omogeneità con quelle oggetto di contestazione nel presente procedimento e come quindi non fosse ravvisabile alcuna identità del disegno criminoso.
In ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la Cort territoriale ha ritenuto che – assumendo la necessità di un criterio omogen rispetto a quello adottato in sede di appello – alla pena base dovesse ess aggiunta un’entità di pena pari a 29 giorni per ciascuno dei 27 reati satellite (pr unificazione di quelli indicati nella sentenza di annullamento con rinvio) e ch conseguentemente, la pena finale dovesse essere rideterminata in anni tre, mesi otto e giorni tre di reclusione, diminuita ad anni due, mesi cinque e giorni dod per la scelta del rito.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazion con il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione – in rela all’art.81 cod.pen. e all’art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen. – per escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della continuazione tr fatti oggetto del presente procedimento e quello giudicato con la sentenza emessa il 28/04/2016 del Tribunale di Firenze per il reato previsto dall’adil del d n.74/2000.
Ha dedotto che, nel caso di specie, sussistessero tutti i presupposti ritenere la continuazione tra i fatti suddetti, attesa l’omogeneità delle viol (vertendosi comunque in tema di reati fiscali), le speculari modalità delle condot la contiguità temporale tra i fatti, il contesto spaziale e la causale delle co medesime.
Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso – atteso che la richiesta di riconoscimento della continuazione esterna è stata formulata dall’odierno ricorrente in sede di giudizio di rinvio anche in tale sede, al giudice non è preclusa l’applicazione dell’art. 81, sec comma, cod. pen. e la richiesta volta a ottenere che sia riconosciuta l’identità disegno criminoso può essere proposta anche in tale fase di giudizio, in quanto poteri esercitabili dal giudice nel giudizio rescissorio sono gli stessi che av giudice la cui sentenza è stata annullata e possono trovare un lim esclusivamente nelle statuizioni sulle quali si sia eventualmente formato giudicato parziale, ovvero in quelle concernenti il principio di diritto enunciato d Corte di cassazione (Sez. 6, n. 4921 del 13/03/2000, Conti, Rv. 216133; Sez. 2 n. 25900 del 24/06/2008, COGNOME, Rv. 240630),
Ciò premesso, il motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
3.1 Va pregiudizialmente rilevato, in ordine al profilo d’i diritto sot all’unitario motivo di impugnazione, che GLYPH – in tema di applicazione della continuazione GLYPH l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istitu disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l’agente si
previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, c esprime, invece, l’opzione del medesimo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identifica a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione a devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasio opportunità esistenziali (Sez. 1, Sentenza n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615); discendendone quindi che la mera inclinazione a reiterare violazioni dell stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l’unitaria e anticipata ideazio più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del che caratterizza l’istituto della continuazione (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/20 B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420).
Ricordando anche che l’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinque brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali i purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, R 255156; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284652).
3.2 Nel caso di specie, la Corte territoriale ha negato la sussistenza d continuazione tra i reati giudicati nel presente procedimento e quelli oggetto de sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 28/04/2016, confrontandosi adeguatamente con le deduzioni spiegate dalla difesa dell’imputato e in sens coerente con i predetti principi.
In particolare, premessa la diversità della fattispecie ascritta nel pred giudizio – vedendosi nell’ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento imposte prevista dall’art.11 del d.lgs. n.74 del 2000 – rispetto a quelle oggett presente procedimento, la Corte ha ritenuto che difettassero gli elementi necessa al fine di ravvisare l’identità del disegno criminoso; non essendo valorizzabili i senso la sola utilizzazione della propria qualità professionale di commercialist l’utilizzazione quale ‘testa di legno’ del medesimo soggetto presente ne operazioni di false fatturazioni oggetto del presente giudizio, così come i generici elementi rappresentati dalla contiguità del contesto temporale e spazia e dal comune fine di lucro, non essendo di fatto ravvisabile una concreta e effettiva analogia in punto di modus operandi.
Essendo quindi del tutto coerente con i richiamati arresti la conclusione base alla quale la commissione di tali ulteriori reati doveva essere intesa c unicamente sintomatica di una generica scelta di vita ispirata alla commissione d illeciti ma non esplicativa dell’identità del disegno criminoso, come sop caratterizzata.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugn 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso sen versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorre va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pres ente