Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21954 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21954 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 21/10/1989
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17/09/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo, d condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 perché illecitam deteneva, per la cessione a terzi, 9,2727 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge nonché mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per non aver la Corte di ap riconosciuto la continuazione tra i fatti per cui è processo e quelli giudicati con sentenza del 2018 del Tribunale di Agrigento.
Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al trattame sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. Sul punto giova ricordare che l’identità del disegno criminoso caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un progra di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semp estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2 Qomiha COGNOME, Ry. 284420). Tale riconoscimento necessita di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene prote contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicit abitudini programmate di vita. Rileva, in tal senso, la circostanza per cui, al momento d commissione del primo reato, i successivi reati fossero stati programmati almeno nelle loro li essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Se U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME Rv. 270074).
Al riguardo va infatti ricordato che l’accertamento del requisito della unicità del disegno cri costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguat motivazione (ad es. Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275222), ed in proposito il percorso argomentativo della sentenza impugnata non soffre censura valorizzabile in questa sede avendo la Corte correttamente negato l’unicità del disegno criminoso posto che l’imputazione di cui alla sentenza irrevocabile aveva ad oggetto la condotta di commercio sostanza stupefacente del tipo leggero commessa in Agrigento e, in particolare, l’essere sta COGNOME il fornitore di hashish dei soggetti che si occupavano dello spaccio mentre quella odierna riguarda la detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina commessa in Palermo, a distanza di due anni dai precedenti fatti.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragio dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, converti modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della conc
della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez.
32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli att
sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valuta tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle spec
considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice ha sottolineato l’assenza di elementi di posi apprezzamento, dovendosi evidenziare la gravità della condotta del ricorrente, consistita n
detenere sostanza stupefacente del tipo pesante in un luogo di altissima frequentazione nonché
la presenza di due precedenti per fatti analoghi che evidenziano la negativa personalità i qu peraltro, non consentono di ridurre la pena irrogata.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. p alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
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