Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16464 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16464 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della repubblica presso il tribunale TRIBUNALE DI VASTO nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato in SERBIA il 05/06/1971 avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del TRIBUNALE di Vasto
Udita le relazione del consigliere NOME COGNOME
Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME che depositva conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Vasto, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME riconosceva il vincolo della continuazione dei reati di cui alle sentenze n. 135/2022 emessa dal Tribunale di Vasto, irrevocabile il 15 settembre 2023 e n. 103/2023 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania irrevocabile il 2 maggio 223 e, per l’effetto rideterminava la pena in anni tre e mesi sette di reclusione e 600 euro di multa.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il procuratore della repubblica presso il Tribunale di Vasto, articolando due motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Il ricorrente stigmatizzava l’omessa valutazione dell’arco temporale nel quale sono stati commessi i reati considerati, nonchØ la mancata analisi delle differenti modalità di azione ovvero dei luoghi ove vennero commessi i fatti.
Le due condotte di resistenza a pubblico ufficiale sarebbero, secondo il ricorrente, del tutto diverse e motivate da situazioni contingenti del tutto dissimili.
2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, poichØ il giudice dell’esecuzione, non avendo valutato adeguatamente gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, ha supportato la propria decisione con una spiegazione del tutto inadeguata ed illogica.
NOME COGNOME NOME COGNOME
EVA TOSCANI
R.G.N. 5285/2025
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava requisitoria scritta chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
Il ricorrente depositava memoria in data 1° aprile 2025 insistendo per la declaratoria di inammissibilità, ovvero il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
1.1 Entrambi i motivi sono fondati.
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, Ł legittima l’ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie),sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l’espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo. (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984 – 01)
Il Tribunale di Vasto, nel riconoscere l’unicità del disegno criminoso, afferma che la distanza temporale fra i due episodi di resistenza, uno del novembre 2021 e l’altro del febbraio 2023, non sarebbe significativa e riferisce che a seguito del primo fatto COGNOME venne arrestato; a seguito di scarcerazione dalla prima misura si rendeva irreperibile e proprio per sfuggire al controllo e farsi arrestare in forza di un’ordinanza di aggravamento, commetteva la seconda resistenza.
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato. (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284420 01)
Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01)
La unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l’applicazione della continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione “ab origine” di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali.
Deve, dunque, escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l’autore degli illeciti, come pure sulla base dell’identità o dell’analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi
siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva. (Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, COGNOME, Rv. 229052 – 01)
E’ del tutto evidente l’erronea applicazione fatta dal Tribunale dei principi testØ richiamati, espressi a piø riprese da questa Corte e cui si intende dare continuità; lo iato temporale fra i due fatti Ł significavo, si tratta, infatti di un anno e tre mesi; ma elemento assolutamente dirimente Ł il fatto che il secondo reato Ł stato commesso per sfuggire alla esecuzione di una ordinanza di aggravamento che nel momento in cui egli commise il primo reato non era ancora stata nemmeno richiesta, poichØ egli non era ancora stato arrestato, nØ liberato.
E’ evidente, dunque, che ritenere che nel momento in cui il Brkic commise il primo reato avesse già l’intenzione di commettere il secondo, delineato per quanto in maniera sommaria, Ł una forzatura, essendosi così scambiata l’identità di disegno criminoso con la generale tendenza a delinquere, ovvero alla devianza, alla inosservanza delle leggi e dei precetti.
Infatti, Ł stata ripetutamente affermato da questa Corte che la unicità del disegno criminoso necessaria per configurabilità del reato continuato e per l’applicazione della continuazione in fase esecutiva non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque da una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, ma le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine. (Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203690 – 01)
Inoltre, ulteriore elemento che osta al riconoscimento della continuazione Ł la natura dei reati commessi, entrambi di resistenza pubblico ufficiale che, per definizione sono reati a dolo d’impeto e collegati alla occasionalità e alle contingenze e certamente non ad una astratta e preventiva programmazione; in questo senso si Ł affermato che il dolo d’impeto o l’occasionalità di una delle condotte sono incompatibili con il riconoscimento della continuazione con altri episodi delittuosi. (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256308 – 01)
2. L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Vasto per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Vasto
Così deciso il 08/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME