Disegno Criminoso: La Cassazione chiarisce i limiti della continuazione tra reati
L’istituto della continuazione, previsto dall’art. 81 del codice penale, permette di unificare sotto un’unica pena più reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Si tratta di un beneficio importante per l’imputato, ma la sua applicazione non è automatica. Con la recente ordinanza n. 45444/2023, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la semplice ripetizione di reati simili non basta a configurare un piano unitario. Vediamo nel dettaglio il caso e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con tre sentenze definitive per una serie di rapine e ricettazione commesse in periodi diversi, si rivolgeva al Giudice dell’esecuzione (GIP) per chiedere l’applicazione della continuazione tra tutti i reati. Il GIP accoglieva parzialmente la richiesta, riconoscendo il vincolo della continuazione solo tra i reati oggetto delle prime due sentenze, ma escludendolo per quelli della terza.
L’imputato, ritenendo la decisione illogica, proponeva ricorso in Cassazione. Sosteneva che, se era stata riconosciuta la continuazione tra reati commessi a 13 mesi di distanza, a maggior ragione doveva essere applicata anche ai reati successivi, commessi a soli 10 mesi dai precedenti, data la totale sovrapponibilità delle condotte e degli obiettivi.
Il Ricorso in Cassazione e l’analisi del disegno criminoso
Il ricorrente basava le sue lamentele su un presunto vizio di motivazione da parte del GIP. A suo dire, il giudice non avrebbe considerato adeguatamente l’omogeneità dei crimini, che dimostrerebbe un unico impulso delittuoso. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto questa tesi, focalizzandosi sulla corretta interpretazione del concetto di disegno criminoso.
Secondo l’orientamento consolidato, infatti, per applicare la continuazione non è sufficiente una generica inclinazione a delinquere. È indispensabile che l’agente abbia programmato, sin dall’inizio, la commissione di una pluralità di reati come parte di un unico piano, prima ancora di commettere il primo.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le doglianze manifestamente infondate. La Corte ha stabilito che il GIP aveva correttamente motivato la sua decisione, spiegando perché gli elementi disponibili non permettevano di desumere un unico disegno criminoso esteso a tutti i reati.
Gli Ermellini hanno sottolineato i seguenti punti cruciali:
1. Anteriorità del piano: L’identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato. Non può essere un’idea che matura nel tempo.
2. Indizi contrari: La notevole distanza di tempo tra i fatti e la partecipazione di complici diversi nei vari episodi sono elementi che, legittimamente, possono essere interpretati dal giudice di merito come indicativi dell’assenza di un piano unitario e preordinato.
3. Scelta di vita vs. Disegno criminoso: La condotta del ricorrente è stata ricondotta a una “generica scelta di tipo delinquenziale”, che è cosa ben diversa da un singolo e specifico programma criminoso che abbracci tutti gli episodi contestati.
4. Limiti del giudizio di legittimità: Il ricorso, in sostanza, chiedeva alla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti, un’operazione non consentita in sede di legittimità, dove il controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla logicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Le Conclusioni
La decisione in commento riafferma con chiarezza che per ottenere il beneficio della continuazione, non basta che i reati siano della stessa indole o commessi con modalità simili. È onere dell’interessato fornire la prova di un’unica programmazione iniziale. In assenza di tale prova, e in presenza di elementi come il tempo trascorso o la diversità dei complici, il giudice può legittimamente escludere l’esistenza di un unico disegno criminoso, considerando i reati come episodi distinti e autonomi, frutto di decisioni prese di volta in volta.
Quando si può applicare la continuazione tra reati secondo l’art. 81 del codice penale?
La continuazione si può applicare solo quando più reati sono stati commessi in esecuzione di un medesimo “disegno criminoso”, ovvero un piano unitario ideato e programmato prima della commissione del primo reato.
La commissione di reati simili a distanza di tempo è sufficiente a dimostrare un unico disegno criminoso?
No. Secondo l’ordinanza, la somiglianza dei reati e la distanza temporale non sono sufficienti. È necessario dimostrare che l’identità del disegno criminoso fosse rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, cosa che non può essere desunta da elementi quali la distanza temporale o la presenza di complici diversi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sono state ritenute manifestamente infondate e perché miravano a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice precedente avesse motivato adeguatamente e logicamente la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45444 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45444 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che il GIP del Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di COGNOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo del 17/2/2020 (per cinque rapine tentate e consumate in concorso commesse dal novembre al dicembre 2016), dalla Corte di Appello di Palermo il 24/5/2021 (per tentata rapina in concorso nell’ottobre 2015); dal Gup del Tribunale di Palermo il 5/12/2019 (per due tentate rapine in concorso e una ricettazione, commessi dal 26/11/2017 al 6/12/2017);
Rilevato che con il ricorso, con argomenti ribaditi nella memoria pervenuta il 29/9/2023 (richiesta di assegnare il ricorso alla sezione competente), si deduce il vizio di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la totale sovrapponibilità delle condotte e degli obiettivi delle rapine e la decisione sarebbe del tutto illogica, ciò considerato che è stata riconosciuta la continuazione tra i reati oggetto delle prime due sentenze (commessi a 13 mesi di distanza) e non tra questi e quelli oggetto della terza sentenza, commessi a 10 mesi di distanza);
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugNOME ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali comunque emerge che i fatti sono stati commessi a distanza di tempo e con correi diversi e come la condotta sia riconducibile a una generica scelta di tipo delinquenziale (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023