Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16287 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.
Osservato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e de bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frut:to di determinazione estemporanea (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso tra le due sentenze oggetto dell’istanza è stata esclusa dal giudice dell’esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali sopra indicati, avendo il G.E. sottolineato l’assenza di qualsivoglia elemento atto a supportare la prospettazione difensiva secondo cui COGNOME si fosse procurato la moto oggetto della ricettazione di cui alla sentenza sub 2) al fine di commettere le rapine oggetto della pronuncia sub 1), le quali, stante peraltro l’occasionalità delle condizioni che ne hanno favorito la realizzazione, risultano all’evidenza frutto di autonome risoluzioni criminose.
Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024