Disegno Criminoso: la Cassazione chiarisce i requisiti per la continuazione
L’istituto della continuazione, che permette di unificare più reati sotto un unico disegno criminoso con benefici sulla pena, richiede una prova rigorosa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce che non basta la semplice somiglianza tra i delitti, ma è necessaria la dimostrazione di una programmazione iniziale e unitaria. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un uomo, già condannato con due sentenze definitive per diversi reati, presentava un’istanza al Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione. La sua richiesta era finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati, ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura penale. L’obiettivo era unificare le pene sostenendo che tutti i reati fossero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Il Tribunale di Genova, tuttavia, rigettava la richiesta, spingendo il condannato a ricorrere per Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del giudice dell’esecuzione. Secondo la Suprema Corte, il Tribunale aveva correttamente analizzato tutti gli elementi del caso, escludendo la sussistenza di un’originaria e unitaria programmazione criminale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sul mancato riconoscimento del Disegno Criminoso
La Corte ha basato la sua decisione su un’analisi approfondita dei criteri necessari per accertare l’esistenza di un disegno criminoso. Il giudice dell’esecuzione aveva evidenziato elementi incompatibili con una programmazione unitaria delle condotte. In particolare, erano stati considerati:
* Il tempo trascorso tra i reati: una distanza temporale significativa può indebolire l’ipotesi di un piano unitario.
* Il mutamento di atteggiamento del condannato: nel caso specifico, l’uomo aveva interrotto la sua condotta illecita (inadempimento degli obblighi alimentari), per poi riprenderla commettendo un nuovo reato. Questo comportamento intermittente è stato giudicato incompatibile con un piano prestabilito e coerente.
La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite (sent. n. 28659/2017), secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di indicatori concreti, quali:
1. Omogeneità delle violazioni e del bene protetto.
2. Contiguità spazio-temporale.
3. Modalità della condotta.
4. Abitudini di vita programmate.
Il punto cruciale, sottolineato dalla Corte, è che al momento della commissione del primo reato, i successivi devono essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente la presenza di alcuni di questi indici se i reati successivi appaiono frutto di una determinazione estemporanea.
Infine, la Corte ha specificato che il principio del “favor rei” (il favore per l’imputato) non può essere invocato per superare il dubbio sull’esistenza del disegno criminoso. Ammettere la continuazione sulla base di un mero dubbio significherebbe incidere sulla certezza del giudicato, ovvero sulla definitività della condanna, in relazione alla pena inflitta.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il beneficio della continuazione non è un automatismo. Per ottenerlo, è necessario fornire la prova concreta di un’unica e originaria progettazione criminale che abbracci tutti i reati commessi. Una semplice ripetizione di condotte simili o un generico stile di vita illecito non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un disegno criminoso. La decisione del giudice deve basarsi su indicatori precisi e fattuali, senza che il dubbio possa sovvertire la certezza di una sentenza passata in giudicato.
Quando può essere riconosciuta la continuazione tra reati?
La continuazione può essere riconosciuta solo se si dimostra che, al momento della commissione del primo reato, i successivi erano già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, come parte di un’unica progettazione criminosa.
La somiglianza tra reati è sufficiente per dimostrare un unico disegno criminoso?
No. Secondo la Corte, la sola omogeneità delle violazioni o la presenza di alcuni indicatori non è sufficiente, specialmente se i reati successivi risultano essere frutto di una determinazione estemporanea e non di un piano iniziale.
Il principio del “favor rei” (il favore per l’imputato) si applica in caso di dubbio sull’esistenza di un disegno criminoso in fase esecutiva?
No. La Corte ha chiarito che l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in quanto il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato relativo alla pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37788 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37788 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 23 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Genova rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugNOME;
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, si propone un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che il giudice a quo ha specificamente analizzato tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso (il tempo trascorso tra le condotte, il mutamento di atteggiamento del condanNOME che dopo un primo periodo di inadempimento dell’obbligo alimentare nei confronti della figlia aveva ripreso ad adempierlo, per poi successivamente commettere nuovamente altro reato), sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione delle condotte e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso;
che doveva quindi ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01) e l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese process somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024 Il C sigli re stensore TARGA_VEICOLO
Il Presidente