Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26227 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/septire le conclusioni del PG T-. E f is GLYPH (21 LO i .A.k tiLk . cc ” GLYPH (4. 1/à41 2–,`Th GLYPH eLe.t. >tC.
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 2 febbraio 2023 la Corte di Appello di Reggio Calabria – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda d riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in decisioni irrevocabili, introdotta da COGNOME NOME.
1.1 GLYPH In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) la condotta di detenzion porto di arma commessa in data 27 giugno 2002 è antecedente alla accertata (dal 2005) partecipazione del COGNOME alla associazione di stampo mafioso; b) la ulteriore condotta di porto di arma, del 2006, pur rientrando nel periodo di appartenenza al gruppo, risulta non indicativa di una concreta e visibile deliberazione unitaria, rispetto alla condo del 2002 (ed a quella del 2005) .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle form di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che:
illogica è la esclusione del medesimo disegno criminoso, quanto alla condotta di porto dell’arma avvenuta nel 2006, posto che l’arma er chiaramente strumentale alla consumazione di reati nell’interesse del sodalizi
anche in, rapporto alla condotta antecedente era evidente l’esistenza A origine i commettere reati correlati alla esistenza dell’associazione crimin
Il diniego, pertanto, sarebbe frutto di una valutazione sommaria e illogica contenuti delle decisioni irrevocabili.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazio delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indic rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle condo termini di unicità del disegno criminoso.
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Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo de diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da part soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzion criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolo sociale che giustifica il trattamento sanzioNOMErio più mite rispetto al cu materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano d sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i d reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
3.2. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per n – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiam psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di ness esteriori – tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espre di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tut i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relaz loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità del condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire confo al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro preved quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserv ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di u unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Se n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento dell
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continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la conti spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistemat e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commission del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro li essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di t degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frut determinazione estemporanea.
4. Nel caso in esame il giudice della esecuzione ha congruamente argomentato l’assenza di una visibile ‘deliberazione unitaria’. Ciò perché la prima condot porto abusivo dell’arma è di gran lunga antecedente all’ingresso del RAGIONE_SOCIALE n sodalizio criminoso, il che ragionevolmente ha portato la Corte di merito affermarne la occasionalità. La seconda condotta in tema di armi, pertanto, no poteva essere correlata alla prima e ciò esclude il riconoscimento de continuazione, trattandosi di più fatti non correlati alla medesima deliberazi volitiva. Quanto al rapporto tra la seconda condotta di porto dell’arma e il associativo la motivazione risulta parimenti congrua, non essendovi concret indicatori di finalismo specifico tra l’adesione del COGNOME al gruppo criminale porto dell’arma constatato in quella specifica occasione.
Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso, segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in data 26 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente