Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4882 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 4882  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/02/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/9errtthe le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 24 febbraio 2023 del Tribunale di Roma che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
ai reati di rapina, detenzione illegale di armi, porto di arma clandestina e ricettazione, ai sensi degli artt. 628 e 648 cod. pen., 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi il 19 dicembre 2011 in Milano, giudicati dalla Corte di appello di Milano con sentenza divenuta definitiva il 18 giugno 2013;
a sette reati di rapina, ai sensi dell’art. 628 cod. pen., commessi dal 22 gennaio al 14 giugno 2007 in Roma e Albano laziale, e al reato di ricettazione, ai sensi dell’art. 648 cod. pen., commesso il 18 luglio 2007 in Ardea, giudicati dalla Corte di appello di Roma con sentenza divenuta definitiva il 2 luglio 2019;
ai reati di rapina e ricettazione, ai sensi degli artt. 628 e 648 cod. pen., commessi il 29 settembre 2010 in Roma, giudicati dalla Corte di appello di Roma con sentenza divenuta definitiva il 28 febbraio 2020.
2.1. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali la prossimità cronologica tra le condotte (tenuto conto che il condannato, con l’ausilio di COGNOME NOME, sin dal 2007 aveva deliberato di realizzare tutti i reati oggetto dell’istanza, anche considerando la carcerazione sofferta dal 2008 al 2009), il medesimo contesto territoriale (le azioni erano stato realizzate dapprima in luoghi circoscritt alla provincia di Roma e, successivamente, a Milano), l’omogeneità dei reati e le medesime modalità esecutive delle condotte.
2.2. Con memoria depositata il 25 ottobre 2023, il ricorrente eccepisce la nullità derivante dall’omessa trasmissione alla difesa delle richieste del Procuratore generale ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).
Secondo il ricorrente, infatti, la sopra richiamata normativa, applicabile – in forza della proroga di cui all’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – a tutti i ricorsi depositati entro il 30 giugno 2023 (come nel caso di specie), per la
sua natura emergenziale e speciale, prevale sull’apparente concorso con la norma di cui all’art. 611 cod. proc. pen., sicché conclude il ricorrente chiedendo il rinvio dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Preliminarmente si evidenzia che l’istanza di rinvio non può essere accolta, perché si basa su giurisprudenza relativa al processo di appello cautelare ex art. 23-bis d.l. 157/2020.
L’eccezione di nullità sollevata da COGNOME con memoria difensiva è manifestamente infondata, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
In materia di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione avverso le ordinanze del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., si osservano le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., in forza del quale, fino a quindici giorni prima dell’udienza, il Procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.
La disciplina di cui all’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 richiamata dal ricorrente, invece, ha ad oggetto la decisione sui ricorsi per la diversa trattazione a norma degli artt. 127 e 614 cod. proc. pen.
La Corte, pertanto, ritiene del tutto infondata l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa.
1.2. Il motivo principale di ricorso, inoltre, non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha evidenziato che l’istanza difettava della prova circa la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma delinquenziale.
Secondo il giudice dell’esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati erano stati commessi a una rilevante distanza di tempo tra loro (oltre tra anni tra la prima serie di rapine e la seconda serie e oltre un anno tra queste ultime e i reati commessi a dicembre 2011) e che non vi era prova del fatto che COGNOME, nel momento in cui aveva commesso il primo reato, si fosse già rappresentato di commettere anche gli altri delitti oggetto dell’istanza.
Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838).
Il giudice dell’esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione, in quanto frutto di scelte estemporanee, come anche confermato dai numerosi precedenti penali del condannato, ulteriormente sintomatici di una sua scelta di vita improntata all’attività delinquenziale.
La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell’esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023