Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20711 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20711 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 28/07/1978
avverso l’ordinanza del 27/01/2025 del TRIBUNALE di BRINDISI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Brindisi, in data 27 gennaio 2025, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, relativi a delitti di ricettazione e detenzione di armi da sparo commessi in data 28/12/2010 e in data 13/08/2010, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per le diverse modalità esecutive delle condotte, avendo ad oggetto, i delitti di ricettazione, beni di natura del tutto eterogenea, e per la rilevante distanza temporale, elementi che rendono difficile ipotizzare che sin dalla commissione del primo reato l’istante avesse programmato il secondo, non avendo l’istante neppure allegato elementi specifici e concreti a sostegno della loro asserita programmazione unitaria;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l’omogeneità dei reati, la breve distanza temporale, l’unicità spaziale tra i due fatti, e per non avere tenuto conto della continuazione già riconosciuta dal giudice che ha giudicato i fatti commessi il 13/08/2010, per i quali la ricettazione era stata già contestata come continuata;
vista la memoria depositata dal difensore in data 05/05/2025, nella quale si sostiene l’ammissibilità del ricorso, essendo stati indicati numerosi indici rivelatori del medesimo disegno criminoso ed evidenziata la già intervenuta decisione del giudice della cognizione circa la sussistenza della continuazione tra alcune delle condotte giudicate;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, anche analoghe, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi in tempi molto distanti tra loro ed avendo ad oggetto beni del tutto diversi, tanto da rendere incredibile che, nel commettere il primo fatto, costituito dalla detenzione di un fucile provento di furto, il ricorrent avesse programmato la futura ricettazione di un mezzo operativo;
ritenuto del tutto fuorviante l’affermazione di una continuazione già riconosciuta dal giudice della cognizione, avendo la sentenza emessa il
13/08/2010 ritenuto uniti dalla continuazione solo i due delitti contestati in quel procedimento, cioè la detenzione e la ricettazione dell’arma di provenienza
illecita, non potendo il giudice, peraltro, esprimere alcuna valutazione su un delitto di ricettazione di cui ignorava l’esistenza e che poteva non essere stato
ancora commesso, essendo stata la successiva ricettazione accertata solo il
28/12/2010;
ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in particolare, quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l’ordinanza completa, logica,
non apparente né contraddittoria, atteso che la lontananza nel tempo dei vari reati e la non omogeneità delle condotte sono elementi logicamente ritenuti
dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell’istante alla devianza che si concretizza di volta
in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento
di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 08 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente