Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27769 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANTOVA il 23/06/1967
avverso l’ordinanza del 20/12/2024 del TRIBUNALE di MANTOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 20 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di Mantova, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava
la richiesta avanzata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti di
cui alle lettere a) e b) dell’originaria istanza;
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc.
pen. e a vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di merito non ha tenuto conto degli indici rivelatori dell’unico disegno, poiché i reati erano stati commessi
nella qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE
che in realtà il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi già
valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso (diversa epoca di commissione dei fatti,
diversità di condotta e di bene giuridico tutelato, modalità di commissione differente, ora Monosoggettiva ora in concorso); ha evidenziato l’assenza di elementi specifici dotati di significativo valore probatorio e idonei a dimostrare il prospettato unico disegno criminoso, infine concludendo che ricorreva un’ipotesi di abitualità piuttosto che di continuazione;
che doveva, quindi, ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01) e osservarsi che l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2025 Il C h i GLYPH re.es GLYPH sore GLYPH
Il Presidente