Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32559 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte di Appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di RAGIONE_SOCIALE di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti:
sentenza del Gip del Tribunale di Taranto del 27/4/2005, irrevocabile il 10/1/2008 per il reato di cui agli artt. 10, 14 L. 497/1994, 23 L. 110/1975 e 648 cod. pen., commessi i i primi due a Lizzano e il terzo a Taranto il 24/6/2004;
sentenza della Tribunale di Taranti del 29/6/2016, irrevocabile il 31/10/2016, per il reato di cui all’art. 75 D.L. 159/2011, commesso a Roccaforzata il 12/3/2014;
sentenza del Gip del Tribunale di Lecce del 11/11/1015, irrevocabile il 20/4/2018, per diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 10 e 12 L. 497/1974, commesse a Lizzano nelle date del 6/5/2011, 12/6/2011 e 1/7/2011;
sentenza del Tribunale di Taranto del 29/9/2015, irrevocabile il 9/11/2018, per il reato di cui all’art. 76, comma 4, D.L. 159/2011, commesso a Lizzano 1’8/10/2014;
sentenza del Gip del Tribunale di Taranto del 13/1/2020, irrevocabile il 14/5/2021, per diverse ipotesi di reato di cui all’art. 75, comma 2, D.L. 159/2011, commesse a Lizzano nelle date 26/3/2016, 5/4/2016, 22/3/2016, 6/4/2016 e 17/12/2016;
sentenza del Gip del Tribunale di Lecce dell’11/12/2019, irrevocabile il 22/2/2021, per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., commesso a Lizzando dal gennaio al dicembre 2016;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quanto il giudice avrebbe omesso di considerare che i reati, quanto meno quelli oggetto di alcune sentenze, sono stati commessi nell’ambito del medesimo disegno criminoso, peraltro caratterizzato dalla partecipazione all’associazione a delinquere di stampo mafioso;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo in assenza di elementi concreti- non sia desumibile dagli atti dai quali, considerata la rilevante distanza tra le date di commissione tra i reati, non
emerge in alcun modo che i reati siano il frutto di una programmazione unica e originaria, ciò anche con riferimento all’eventuale riconoscimento del vincolo solo tra alcuni dei reati commessi come, ad esempio, quello associativo e le violazioni della misura commesse nello stesso anno 2016, ciò in quanto anche in questo caso, in assenza di concreti ed effettivi elementi, la conclusione nel senso di escludere che i reati siano il frutto di un’ideazione unitaria originaria appare adeguatamente motivata e la conclusione, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/7/2024