Reato Continuato e Disegno Criminoso: La Cassazione Chiarisce i Limiti
L’istituto del reato continuato, previsto dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un cardine del nostro sistema sanzionatorio, offrendo un trattamento più favorevole a chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione degli elementi fattuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 45466/2023) offre un importante chiarimento sui criteri per distinguere un piano unitario da una semplice reiterazione di condotte illecite, riconducibili a una ‘scelta di vita’.
I Fatti del Caso: Una Richiesta Respinta in Fase Esecutiva
Il caso trae origine dalla richiesta di un soggetto, condannato con tre distinte sentenze per furti e tentati furti aggravati, di vedere unificati i reati sotto il vincolo della continuazione. L’obiettivo era ottenere una pena complessiva più mite, come previsto dalla disciplina del reato continuato. Il Tribunale di Trieste, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva tuttavia respinto tale istanza, non ravvisando gli estremi per l’applicazione dell’art. 81 c.p.
Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. A suo dire, il giudice non avrebbe adeguatamente considerato la natura analoga dei fatti criminosi commessi.
L’Analisi della Corte: Distinzione tra Disegno Criminoso e Scelta di Vita
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Il fulcro della decisione risiede nella netta distinzione tra un disegno criminoso unitario e una sequenza di reati che, sebbene simili, sono espressione di una generica propensione a delinquere.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che, per poter applicare il reato continuato, l’identità del progetto criminale deve essere rintracciabile sin dal momento della commissione del primo reato. Non è sufficiente che le condotte siano simili o appartengano alla stessa categoria di illeciti. Nel caso specifico, la Corte ha evidenziato come gli elementi emersi dagli atti processuali andassero in direzione opposta:
* Distanza temporale: I reati erano stati commessi a distanza di tempo l’uno dall’altro.
* Modalità parzialmente diverse: Le modalità di esecuzione non erano del tutto sovrapponibili.
* Concorso con soggetti diversi: I crimini erano stati perpetrati con la partecipazione di complici differenti.
Questi fattori, secondo la Corte, non consentono di desumere l’esistenza di un piano preordinato e unitario. Al contrario, essi sono ‘al più, significativi di una scelta di vita’, ovvero di un’abitudine a commettere reati, che però non equivale a un singolo e premeditato disegno criminoso.
La Manifesta Infondatezza del Ricorso
La Cassazione ha inoltre ribadito un principio fondamentale del proprio giudizio: il ricorso non può essere utilizzato per sollecitare una diversa e alternativa lettura dei fatti, attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato, avendo spiegato in modo logico e coerente perché gli elementi a disposizione non supportassero la tesi del reato continuato. Di conseguenza, le doglianze del ricorrente sono state qualificate come manifestamente infondate, portando alla declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato anche nella stessa ordinanza (tra cui le Sezioni Unite n. 28659/2017). La decisione di rigettare il ricorso si basa sulla constatazione che il giudice dell’esecuzione aveva correttamente applicato i principi di diritto. La motivazione del provvedimento impugnato era solida nel dimostrare l’assenza di un piano criminoso unitario e preesistente, elemento indispensabile per la configurabilità del reato continuato. La Corte ha ritenuto che i fatti, così come accertati, indicassero piuttosto una serialità criminale non programmata in un unico contesto deliberativo, ma frutto di decisioni estemporanee o di una generica inclinazione al delitto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto cruciale per la corretta applicazione dell’art. 81 c.p.: la prova del disegno criminoso non può basarsi su mere presunzioni o sulla semplice analogia delle condotte. È necessario dimostrare, con elementi concreti, che l’agente aveva pianificato fin dall’inizio la serie di reati come parte di un unico progetto. In assenza di tale prova, e in presenza di elementi come la distanza temporale o la diversità dei complici, i giudici tenderanno a escludere la continuazione, considerando i reati come episodi autonomi, espressione di una ‘scelta di vita’ criminale, con le relative conseguenze sul piano sanzionatorio.
Per applicare il reato continuato è sufficiente che i reati commessi siano simili?
No. Secondo la Corte, la somiglianza dei reati non è sufficiente. È necessario dimostrare che tutti i reati siano stati commessi in esecuzione di un unico ‘disegno criminoso’ predeterminato sin dalla commissione del primo fatto.
Cosa distingue un ‘disegno criminoso’ da una ‘scelta di vita’ criminale?
Il ‘disegno criminoso’ implica un piano unitario e deliberato che precede la commissione dei reati. Una ‘scelta di vita’, invece, si desume da condotte commesse a distanza di tempo, con modalità solo in parte analoghe e con complici diversi, indicando una generica propensione a delinquere piuttosto che un piano specifico.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
L’inammissibilità del ricorso comporta la sua reiezione senza un esame nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45466 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45466 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/06/2023 del TRIBUNALE di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Trieste, quale giudice dell’esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta di RAGIONE_SOCIALE di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di tre sentenze pronunciate dal Tribunale di Roma per alcuni furti e tentati furti aggravati;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che la violazione che le violazioni si riferiscono a fatti analoghi;
Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che le condotte sono state commesse a distanza di tempo, con modalità solo in parte analoghe e in concorso con soggetti diversi, elementi questi, al più, significativi di una scelta di vita (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023