Disegno Criminoso: i Requisiti per la Continuazione tra Reati
L’istituto del reato continuato, regolato dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un pilastro del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di mitigare la pena per chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede la prova rigorosa di un’unica programmazione iniziale. Con l’ordinanza n. 45440/2023, la Corte di Cassazione torna a ribadire un principio fondamentale: l’identità del piano criminoso deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e non può essere desunta a posteriori.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato trae origine dal ricorso di un soggetto, condannato con due distinte sentenze dalla Corte di Appello di Napoli. La prima sentenza riguardava reati di traffico di stupefacenti, sequestro di persona e associazione di tipo mafioso, commessi in una data specifica del 2016. La seconda, invece, verteva sul reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, con una condotta considerata perdurante a partire dal 2014.
Il ricorrente, in fase di esecuzione della pena, aveva richiesto al giudice di applicare la disciplina del reato continuato, sostenendo che tutti i reati fossero espressione di un unico disegno criminoso. A suo dire, il traffico di droga e il sequestro di persona si inserivano nel contesto dell’associazione criminale di cui faceva parte, dimostrando un’unica volontà delittuosa. La Corte di Appello, tuttavia, aveva rigettato la richiesta, spingendo la difesa a ricorrere in Cassazione.
La Decisione della Corte e il Concetto di Disegno Criminoso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando le doglianze manifestamente infondate. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dei requisiti del disegno criminoso. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della decisione della Corte territoriale, la quale aveva sottolineato come l’unicità del piano non possa essere presunta.
Non è sufficiente che i reati siano omogenei o che uno sia funzionale all’altro (come un reato-fine rispetto a un reato-mezzo) per affermare automaticamente l’esistenza della continuazione. È necessario, invece, che emerga dagli atti processuali una deliberazione unitaria e originaria che abbracci tutti gli episodi delittuosi.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 28659/2017). Il punto cruciale è che l’identità del disegno criminoso deve essere accertata sin dal momento della commissione del primo reato. Il piano deve preesistere e guidare l’agente nella realizzazione di tutte le successive condotte illecite.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che dagli atti non emergeva questa programmazione unitaria. Il fatto che il reato associativo fosse stato contestato a partire dal 2014 e i reati specifici fossero stati commessi nel 2016 non era, di per sé, sufficiente a provare un piano iniziale che li comprendesse tutti. Mancava la prova di una deliberazione originaria che andasse oltre una generica inclinazione a delinquere nel settore degli stupefacenti. Pertanto, il tentativo del ricorrente è stato interpretato come una richiesta di nuova valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un importante promemoria sulle condizioni per l’applicazione del reato continuato. La decisione rafforza il principio secondo cui l’onere di dimostrare l’esistenza di un disegno criminoso è stringente. Per ottenere il beneficio della continuazione, non basta evidenziare legami logici o temporali tra i reati, ma è indispensabile provare che essi sono stati concepiti e pianificati come parte di un unico progetto fin dall’inizio. Questa pronuncia ribadisce la necessità di un’analisi fattuale rigorosa da parte dei giudici di merito e limita la possibilità di ‘costruire’ a posteriori un nesso che non era presente nella volontà originaria dell’agente.
Quando si può applicare la disciplina del reato continuato?
La disciplina del reato continuato si può applicare solo quando viene provato che tutte le violazioni di legge sono state commesse in esecuzione di un medesimo e unico piano criminoso, deliberato prima della commissione del primo reato.
È sufficiente che i reati siano dello stesso tipo per riconoscere un unico disegno criminoso?
No. Secondo la Corte, l’omogeneità dei reati o il fatto che uno sia funzionale all’altro non sono elementi sufficienti. È indispensabile dimostrare l’esistenza di un’unica deliberazione iniziale che comprenda tutti gli episodi delittuosi.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45440 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45440 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di COGNOME NOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 19/7/2021 (reati di cui agli artt. 73 D.P.R. 309/1990 e 416 bis.1 e 605 e 416 bis.1 cod. pen. commessi il 21/7/2016) e dalla Corte di Appello di Napoli il 5/5/2020 (art. 74 D.P.R. 309/1990 con condotta perdurante);
Rilevato che con il ricorso in tre articolati motivi si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che l’omogeneità delle contestazioni e che il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 si inseriva nel contesto dell’associazione contestata come in permanenza dall’anno 2014, data precedente alla commissione del reato in materia di stupefacenti e anche del sequestro di persona che, secondo la stessa Corte di Appello sarebbe stato commesso dal ricorrente per affrancarsi dal RAGIONE_SOCIALE cui faceva riferimento e nell’interesse del quale, in precedenza, avrebbe commesso il reato associativo gestendo una o più piazze di spaccio;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, escluso la riferibilità dei reati alla generale normativa in materia di stupefacenti, non emerge che gli stessi siano il frutto di una unica deliberazione in quanto l’essere uno dei reati fine dell’altro non implica necessariamente che questi siano stati tutti ab origine frutto della medesima programmazione (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01), ciò anche senza che sia necessario considerare che i rapporti conflittuali con il RAGIONE_SOCIALE sono di due anni successivi, essendo infatti sufficiente rilevare che la condotta associativa è contestata come commessa dall’anno 2014 e i reati oggetto della richiesta sono stati commessi nell’anno 2016;
Ritenuto pertanto che il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023