Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10516 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COGOLLO DEL CENGIO DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/08/2023 del TRIBUNALE di VICENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimi punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unita atteso che:
l’ordinanza impugnata evidenzia correttamente che la commissione di un numero elevato di reati in un periodo di tempo contenuto rivela la esistenza non di una volizione unitaria, ma un’abitudine criminosa espressiva di una scelta di vita di trarre il proprio sostentamento questa tipologia di reati
il ricorso attacca l’ordinanza impugnata deducendo che si tratta di violazioni omogenee, in quanto reati contro il patrimonio, che, divisi in due blocchi separati, possono anche esse ritenuti commessi a breve distanza temporale tra loro, e che tra essi vi è [‘elemento unificato dell’esser stati perpetrati con l’unico disegno criminoso di reperire risorse per le esig primarie della vita del condannato;
l’argomento è manifestamente infondato, perché la giurisprudenza di legittimità ritiene che un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen., che chiede che “al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali” (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e che deve escludersi che tale programmazione possa essere desunta sulla sola base della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri proble esistenziali commettendo reati (Sez., 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, n.m.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.