Disegno Criminoso: La Cassazione Chiarisce i Requisiti Essenziali
L’applicazione della disciplina del reato continuato, prevista dall’art. 81 del codice penale, è uno strumento fondamentale per garantire una pena proporzionata a chi commette più violazioni della legge in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e richiede la prova rigorosa di un’ideazione unitaria che preceda la commissione dei singoli reati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 5437/2024) torna su questo tema cruciale, stabilendo che la vicinanza temporale e un movente generico, come le difficoltà economiche, non sono sufficienti a configurare tale istituto.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Applicazione del Reato Continuato
Il caso trae origine dal ricorso di un soggetto condannato per diversi reati, tra cui ricettazione ed estorsione, con sentenze pronunciate da vari uffici giudiziari (Corte d’Appello, Tribunale e GIP). In fase di esecuzione, il condannato aveva richiesto l’applicazione della continuazione tra i reati, sostenendo che fossero tutti legati da un unico disegno criminoso. A supporto della sua tesi, adduceva due elementi principali: la commissione dei fatti in un arco temporale ristretto e la comune matrice delle sue azioni, riconducibile a pressanti difficoltà economiche.
La Corte d’Appello di Catania, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta, spingendo il condannato a presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione.
La Decisione della Corte: il Disegno Criminoso richiede un’ideazione unitaria
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: l’identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile sin dal momento della commissione del primo reato. Non può essere desunta a posteriori da elementi generici.
La motivazione economica non basta
La Corte ha sottolineato come il movente economico, pur essendo una causa scatenante, non dimostri di per sé l’esistenza di un piano programmato e unitario. Le difficoltà economiche possono spingere a delinquere, ma questo rappresenta un sintomo di una scelta criminale, non necessariamente di una strategia preordinata che abbraccia tutti i reati commessi. Manca, in altre parole, la prova di una deliberazione iniziale che comprendesse, almeno nelle loro linee essenziali, le future azioni delittuose.
L’eterogeneità dei reati come ostacolo
Un punto decisivo della motivazione riguarda la natura dei reati. I giudici hanno evidenziato come uno dei crimini contestati – un’estorsione commessa per far assumere la moglie – fosse “del tutto eccentrico” rispetto agli altri, come la ricettazione. Questa profonda differenza tra le condotte criminali spezza l’ipotetica unità del piano, rendendo inverosimile che fossero tutte parte di un unico progetto iniziale.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile non solo per la manifesta infondatezza delle argomentazioni, ma anche perché le doglianze del ricorrente miravano a sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti. Tale attività è preclusa in sede di legittimità, dove il compito della Cassazione è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato, non riesaminare il merito della vicenda. La decisione della Corte d’Appello è stata giudicata adeguatamente motivata, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali, anche delle Sezioni Unite.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Per ottenere il riconoscimento della continuazione, non è sufficiente invocare una generica connessione tra i reati basata sul tempo o sul movente. È necessario fornire elementi concreti che dimostrino l’esistenza di un programma criminoso unitario, deliberato prima dell’inizio della serie di reati. La natura eterogenea dei crimini commessi può costituire un forte indizio contrario all’esistenza di un unico disegno criminoso. Di conseguenza, la difesa deve concentrarsi sulla prova di un’ideazione originaria e onnicomprensiva, piuttosto che su circostanze esterne che, seppur rilevanti, non sono di per sé decisive.
Per applicare la continuazione tra reati, è sufficiente che siano stati commessi in un breve periodo e per difficoltà economiche?
No, secondo l’ordinanza non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che per riconoscere un unico disegno criminoso è necessaria un’ideazione unitaria del progetto criminale fin dalla commissione del primo reato. Le difficoltà economiche rappresentano al più il motivo, non la prova di un piano premeditato.
Cosa succede se i reati commessi, pur vicini nel tempo, sono di natura molto diversa?
La diversità dei reati può essere un elemento che esclude l’esistenza di un unico disegno criminoso. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che un’estorsione finalizzata a far assumere un familiare fosse “del tutto eccentrica” rispetto ad altri reati come la ricettazione, interrompendo così la presunta unicità del piano.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato o quando, come in questo caso, mira a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5437 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5437 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTIGLIONE DI SICILIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte di Appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di COGNOME NOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze pronunciate dalla Corte di Appello di Catania, il Tribunale di Catania e il Gip del Tribunale di Catania;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che reati sono stati tutti commessi in un ristretto arco temporale e a causa delle difficoltà economiche nelle quali versava il condannato;
Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, in assenza di elementi concreti, emerge al più il motivo che ha spinto il condannato a delinquere, elemento sintomatico al più di una scelta ma non di una ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01) e ciò anche considerato che l’estorsione commessa al fine di far assumere la moglie risulta del tutto eccentrica rispetto alla ricettazione e agli altri reati accertati;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il pagamento delle spese processuali della cassa delle ammende. ricorso e condanna il ricorrente al e della somma di euro tremila in favore
Così deciso il 25/1/2024