Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5790 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5790 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano – nella veste Giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vi della continuazione, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, co riferimento a più condanne relative ai reati di truffa, tentata o consuma sostituzione di persona e ricettazione, tutti commessi negli anni 2014 e 2015.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento al profilo della eterogeneità delle condotte, non manifesta illogicità della motivazione, per quanto inerisce agli indici rivela dell’unicità del disegno criminoso, segnatamente nella parte in cui viene attribu rilievo ai profili della intensità del dolo e della potenzialità lesiva delle c tenute.
Le doglianze poste e fondamento dell’impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando es come l’ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell’unicità disegno criminoso, asseritamente emergenti dall’esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili doglianza che risultano già adeguatamente vagliati e disattesi – secondo u corretto argomentare giuridico – dal Giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugNOME. In esso, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si in la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati, apparendo qu frutto di separate volizioni, oltre che espressione di una generale propensione a delinquenza del soggetto; trattasi peraltro, secondo il Giudice dell’esecuzione episodi criminosi che si dipanano entro un ampio arco temporale, così divenendo viepiù impensabile la preventiva ideazione unitaria degli stessi. Il tutto si appa in sostanza, come la manifestazione di una radicata attitudine alla commissione della specifica tipologia delittuosa, piuttosto che quale frutto del medes disegno criminoso. La motivazione posta a fondamento dell’impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in q tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legitti
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento
/
una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, 25 gennaio 2024.