Disegno Criminoso: Non Bastano Reati Simili per Ottenere la Continuazione
L’istituto della continuazione nel diritto penale permette di considerare più reati come parte di un unico disegno criminoso, con conseguente applicazione di una pena più mite. Ma cosa succede quando i reati, seppur simili e commessi in un breve arco di tempo, appaiono più come il risultato di una scelta di vita che di un piano preordinato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini tra un piano unitario e una mera inclinazione a delinquere.
I Fatti del Caso: Una Serie di Furti Ravvicinati
Il caso esaminato riguarda un individuo condannato con quattro diverse sentenze per tentativi di furto aggravato, commessi nell’arco di circa due mesi tra Milano e Gorgonzola. La difesa aveva richiesto l’applicazione della continuazione, sostenendo che i reati fossero omogenei (tutti contro il patrimonio), commessi in un’area geografica e un periodo di tempo ristretti, e motivati dalla necessità di sostentamento a causa della marginalità sociale del soggetto. Questi elementi, secondo il ricorrente, dimostravano l’esistenza di un programma criminoso unitario.
Il Tribunale di Milano, tuttavia, aveva respinto la richiesta, notando elementi che contrastavano con l’idea di un piano predeterminato. In particolare, l’imputato aveva agito a volte da solo e a volte con complici sempre diversi, veniva sistematicamente arrestato e sottoposto a misure cautelari, ma ciò non lo dissuadeva dal commettere nuovi reati, tanto che un ulteriore delitto era stato compiuto solo quattro giorni dopo l’ultimo della serie contestata.
La Decisione della Cassazione e il concetto di disegno criminoso
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ribadito la distinzione fondamentale tra un disegno criminoso e la semplice inclinazione a commettere reati. Per aversi continuazione, è necessario che l’agente abbia programmato, almeno nelle sue linee essenziali, una serie di violazioni della legge prima di commettere la prima. Non è sufficiente una generica risoluzione a delinquere per far fronte alle proprie necessità.
La Corte ha ritenuto che le circostanze del caso concreto rendessero “incredibile” l’ipotesi di un piano unitario. La necessità di trovare complici occasionali per ogni “colpo”, gli arresti continui e l’immediata ripresa dell’attività criminale non sono compatibili con un progetto strutturato, ma indicano piuttosto una condotta basata sull’opportunità del momento.
Le Motivazioni: Differenza tra Piano Unitario e Stile di Vita
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla logica che deve sostenere il riconoscimento della continuazione. Gli elementi evidenziati dal Tribunale (diversità dei complici, arresti ripetuti, commissione di ulteriori reati) sono stati considerati non solo pertinenti, ma decisivi per escludere l’esistenza di un unico disegno criminoso. Questi fattori, secondo la Cassazione, sono “sintomatici, piuttosto, di una propensione dell’istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità contingenti”.
In altre parole, la Corte ha stabilito che la serialità dei reati era il frutto di una “scelta di vita delinquenziale”, cioè la volontà di procurarsi da vivere commettendo reati contro il patrimonio, piuttosto che l’esecuzione di un piano specifico. La ripetitività non implica automaticamente programmazione. La logica del provvedimento è chiara: se una persona programma una serie di furti, gli ostacoli come l’arresto dovrebbero, se non interrompere, quantomeno modificare il piano. La perseveranza acritica e immediata dopo ogni arresto dimostra, al contrario, l’assenza di un piano a monte e una decisione di delinquere rinnovata di volta in volta.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante criterio distintivo per l’applicazione dell’istituto della continuazione. Per i professionisti del diritto e per chi si trova ad affrontare situazioni simili, diventa cruciale dimostrare non solo l’omogeneità e la vicinanza temporale dei reati, ma anche e soprattutto l’esistenza di un’ideazione programmatica iniziale. Elementi come la costanza dei complici, la pianificazione logistica e l’assenza di interruzioni traumatiche (come ripetuti arresti) possono rafforzare la tesi di un disegno criminoso unitario. Al contrario, una condotta caotica, opportunistica e frammentaria, anche se seriale, sarà più facilmente interpretata come una generica inclinazione al crimine, escludendo i benefici della continuazione.
Quando più reati simili e ravvicinati nel tempo non sono considerati in continuazione?
Quando non emergono prove di un piano unitario concepito prima del primo reato. Se le azioni appaiono come decisioni estemporanee, dettate dall’occasione e da una generica propensione a delinquere, la continuazione viene esclusa, come nel caso di specie dove i complici cambiavano e gli arresti non interrompevano la condotta.
La presenza di complici sempre diversi può escludere il disegno criminoso?
Sì, secondo la Corte, il fatto di agire con complici diversi e reperiti occasionalmente è un forte indizio contro l’esistenza di un piano criminoso unitario e preordinato, suggerendo piuttosto azioni basate sull’opportunità del momento.
Qual è la differenza chiave tra un “disegno criminoso” e una “tendenza a delinquere”?
Il “disegno criminoso” implica una programmazione specifica e unitaria di più reati, decisa prima di commettere il primo. La “tendenza a delinquere” è invece una propensione generale a commettere reati, che si manifesta in modo occasionale e non pianificato, come una sorta di “stile di vita” criminale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9078 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9078 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato in MAROCCO il 10/07/2000
avverso l’ordinanza del 12/09/2024 del TRIBUNALE di Milano
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME alias NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano, in data 12 settembre 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con quattro diverse sentenze, tutti relativi a tentativi di furto aggravato commessi in Milano e Gorgonzola tra il 17/12/2021 e il 21/02/2022, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per la forte diversità delle modalità esecutive, avendo il condannato agito talvolta da solo e talvolta con complici, sempre diversi, venendo ogni volta arrestato e in taluni casi sottoposto a misura cautelare, ma continuando a delinquere, atteso che quattro giorni dopo il delitto di cui all’ultima condanna elencata egli ha commesso un ulteriore delitto contro il patrimonio, per il quale ha già riportato una condanna definitiva, e ritenendo le varie condotte espressione, quindi, solo di una tendenza a delinquere dell’istante;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l’omogeneità dei reati, tutti commessi contro il patrimonio, in uno stesso territorio e in un arco temporale molto limitato, con modalità esecutive analoghe e con l’unica finalità di procurarsi un sostentamento visto il suo stato di marginalità sociale, elementi dimostrativi dell’avere egli formulato un programma criminoso unitario, almeno nei suoi tratti essenziali;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, anche analoghe, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino analoghi e commessi in tempi vicini tra loro ma diversi nelle modalità esecutive, avendo il ricorrente talvolta agito con complici, diversi e perciò reperiti occasionalmente, nonché intervallati sempre da arresti e spesso dalla sottoposizione a misure cautelari, circostanze che, logicamente, sono state ritenute tali da rendere incredibile che, nel commettere il primo reato di furto, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive;
ritenuto il ricorso manifestamente infondato anche quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l’ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che gli elementi evidenziati sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell’istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità contingenti, avendo il ricorrente stesso ricondotto la motivazione di tutte le sue condotte ad una scelta di vita delinquenziale, cioè la volontà di procurarsi il sostentamento commettendo delitti contro il patrimonio;
ritenuto che anche la commissione di almeno un altro e più recente delitto contro il patrimonio, descritta nell’ordinanza impugnata, è stata logicamente valutata dal giudice come dimostrativa di uno stile di vita delinquenziale del ricorrente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente