Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3409 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3409 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 14/10/1987
avverso l’ordinanza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la.requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto rivolto alla Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, veniva richiesta, nell’interesse di NOME COGNOME, l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse 1 20 dicembre 2019 dal Tribunale di Bergamo e il 13 giugno 2022 dalla Corte di appello di Genova.
Con ordinanza del 12 giugno 2024, l’adito giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza.
La difesa dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l’annullamento della menzionata ordinanza. Nel ricorso si deducono, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. 5) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al rigetto dell’istanza. La difesa afferma che il giudice dell’esecuzione non ha applicato in modo corretto la disciplina della continuazione ma, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ha omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i reati indicati nell’istanza, così rendendo una ordinanza viziata nella motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure sono tutte infondate.
1.1. L’esame dell’ordinanza dimostra che sono stati rispettati i consolidati e condivisibili principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori – quali l’omogeneità dell violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita – se l’istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato’ almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615 -01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156-01).
1.2. Nel caso ora in vaiutazione, il giudice dell’esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha reso adeguata motivazione nel giustificare la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati giudicati dalle citate sentenze. L’ordinanza, che pure dimostra di aver tenuto conto delle caratteristiche dei reati commessi, pone in evidenza, in modo adeguato e non illogico, gli elementi in base ai quali ha ritenuto che non sussistano elementi per affermare che i reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
1.3. Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha posto in luce nell’ordinanza le ragioni che l’hanno condotto al rigetto dell’istanza. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali,
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod, proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 2 ottobre 2024.