Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12692 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12692 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia in data 3/08/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 3/08/2022, il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti oggetto delle sentenze pronunciate: a) dal Tribunale di Civitavecchia in data 6/12/2012, irrevocabile il 13/05/2016, avente ad oggetto i reati di cui agli artt. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, 2 e 4, legge n. 895 del 1967, 56-629, 605 cod. pen., accertati il 14/11/2011 e già avvinti dal vincolo della continuazione in sede di cognizione; b) dal Tribunale di Civitavecchia in data 15/12/2013, irrevocabile il 16/01/2014, avente ad oggetto il reato di cui all’art. 9, legge n. 1423 del 1956, commesso il 16/12/2011; c) dal Tribunale di Velletri in data 7/12/2012,
irrevocabile il 6/03/2014, avente ad oggetto il reato di cui agli art. 23, legge n. 110 del 1975, 648 cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990, accertati il 13/01/2012. Secondo il Collegio, infatti, la diversità dei luoghi di commissione di reati, la diversa tipologia degli stessi, le diverse modalità delle condotte dovevano ritenersi indicative dell’assenza di una originaria deliberazione criminosa e della riconducibilità dei reati a una scelta di vita criminale, come attestato dagli innumerevoli precedenti riportati nel certificato del casellario giudiziale.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 27, 111 Cost., 666 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. peri., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Invero, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancata valutazione delle circostanze dedotte a sostegno della richiesta, asseritamente indicative dell’esistenza di «una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte delineate (“disegnate”) in vista di un unico fine»; condotte «previste almeno in linea generale (…) come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico». In particolare, non si sarebbe tenuto conto del medesimo luogo di commissione dei fatti oggetto delle sentenze pronunciate dal Tribunale Civitavecchia in data 6/12/2012 e 15/12/2013, nonché della omogeneità delle violazioni per molte delle fattispecie criminose oggetto dell’istanza introduttiva (detenzione/porto di arma comune da sparo e detenzione/porto di arma clandestina, delitti contro il patrimonio, violazione della legge in materia di stupefacenti) e dell’inequivoco dato cronologico; elementi che avrebbero indotto lo stesso Tribunale a riconoscere, sia pure limitatamente ad alcuni reati, la sussistenza del medesimo disegno criminoso (segnatamente per quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 6/12/2012, quali tentata estorsione, detenzione/porto di arma, sequestro di persona). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In data 16/01/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
In data 13/02/2023 è pervenuta in Cancelleria la memoria a firma dell’AVV_NOTAIO, con la quale si rimarca che la stessa ordinanza impugnata avrebbe dato atto del medesimo luogo di commissione dei fatti per due delle sentenze
oggetto dell’istanza, nonché della omogeneità della violazione e della medesima tipologia di reati per molte delle fattispecie criminose oggetto delle sentenze per le quali si invocava la continuazione; profili che il Tribunale di Civitavecchia avrebbe omesso di considerare, pur trattandosi di elementi significativi del momento ideativo, che l’insegnamento della Suprema Corte individua in una rappresentazione anche soltanto sommaria dei reati, ispirati a una finalità unitaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
L’identità del disegno criminoso che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., richiamato per la fase esecutiva dall’art. 671 cod. proc. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose. Essa, pertanto, non coincide con il programma di vita delinquenziale dell’agente, che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori ne le loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente (Sez. 1, n. 15955 del 8/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 – 01). E anche successivamente alla novella dell’art. 671 cod. proc. pen. ad opera della legge 30 dicembre 2005, n. 272, si è evidenziato come il legislatore abbia inteso attenuare le conseguenze penali della condotta nel caso di soggetti tossicodipendenti, quando la unicità del disegno criminoso, che deve comunque ricorrere, riguardi reati collegati allo stato di tossicodipendenza (Sez. 1, n. 7190 del 14/02/2007, COGNOME, Rv. 235686 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 275420 – 01).
Nel caso all’esame, il primo Giudice ha puntualmente analizzato i fatti per cui era intervenuta condanna, evidenziando: i diversi luoghi di commissione dei reati (Ladispoli con riguardo alle sentenze emesse dal Tribunale di Civitavecchia; Ardea per la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri); la diversa tipologia dei reati oggetto dei tre processi esaminati; le diverse modalità delle condotte, caratterizzate, nel caso oggetto della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 2134/2013, da una consumazione plurisoggettiva, non riscontrata nei fatti oggetto delle altre due sentenze.
3.1. A fronte di quanto dedotto con il ricorso, ovvero che il condannato, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si sia sottratto alla medesima per attuare una serie di delitti connessi al mondo dello
spaccio, compreso il recupero del pagamento dei debiti di terzi inadempienti, anche tramite l’utilizzo di armi, il Giudice dell’esecuzione ha ben spiegato la ragione per cui non vi fossero elementi tali da ricondurre i fatti ad un unico iniziale programma criminoso, compiendo una valutazione di merito resa con una motivazione logica e coerente, come tale non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019′ D’Andrea Rv. 275222 – 01; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, COGNOME, Rv. 254006 – 01; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, COGNOME, Rv. 237014-01; Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990, COGNOME, Rv. 184908-01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 22/02/2023
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente