Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41403 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41403 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 08/07/2025 della Corte di appello di Bologna.
Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
XXXXXXXXXXXXXXXX formulava al giudice dell’esecuzione istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dell’11 luglio 2023, irrevocabile il 24 gennaio 2023, di applicazione della pena di anni 3 di reclusione ed € 12.000 di multa per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Napoli il 6 settembre 2022;
sentenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino del 19 aprile 2024, irrevocabile il 6 giugno 2024, di condanna alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed € 800 di multa per il delitto di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., commesso in Moncalieri il 12 settembre 2023;
sentenza della Corte d’appello di Bologna del 13 novembre 2024, irrevocabile il 18 marzo 2025, di condanna alla pena di anni 1, mesi 7 e giorni 10 di reclusione ed € 360 di multa per i delitti di cui agli artt. 494, 110 e 640 cod. pen., commessi in Modena il 28 luglio 2023.
La Corte di appello di Bologna, con ordinanza dell’8 luglio 2025, rigettava l’istanza, rilevando che il condannato non aveva fornito adeguata prova del dedotto stato di tossicodipendenza, che lo stesso non emergeva dagli atti dei tre processi, che i reati di truffa erano stati commessi in concorso con soggetti diversi ed in luoghi lontani, sicchØ doveva ritenersi che essi fossero stati «generati da specifiche e peculiari finalità», e, infine, che «le asserite (e neppure allegate) difficoltà economiche non possono di certo, da sØ sole, giustificare il riconoscimento del vincolo ex art. 671 c.p.p., pena la ravvisabilità dello stesso in tutti i casi in cui un condannato, privo di risorse finanziarie, commette reati predatori».
Il difensore di fiducia del condannato, AVV_NOTAIO, ha presentato ricorso
per cassazione avverso l’indicata ordinanza, articolando un unico motivo con il quale deduce «violazione del combinato disposto tra gli artt. 125/3 e 606 lett. b-e) c.p.p. ed art. 81 c.p. per erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione in quanto Ł stato realizzato un travisamento dei fatti essendo stata del tutto omessa la valutazione di atti quali indagini difensive e certificati medici».
Deduce che «gli elementi caratterizzanti la motivazione quali la diversità dei luoghi e dei concorrenti vengono deprivati di dignità giuridica ove si ricorra ad una logica argomentazione a contrario : essi, addirittura, possono assurgere al rango di indici rivelatori dell’unitario ed originario disegno criminoso in quanto sintomatici dell’obiettivo primigenio del
XXXXXXXXXX, il quale, per sottrarsi alle indagini ed evitare di creare collegamenti fra le diverse azioni delittuose, ha scientificamente programmato di non operare con gli stessi soggetti e di non agire in un unico contesto territoriale!».
Si duole, altresì, della omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 12 giugno 2025, «corredata di documentazione idonea a fornire la prova positiva dell’esistenza dei concreti indicatori caratterizzanti un medesimo disegno criminoso: in particolare sono stati allegati un atto di indagini difensive nonchØ due certificati medici relativi ai figli del prevenuto che descrivono il contesto soggettivo (personale, familiare ed ambientale) nonchØ oggettivo (economico) nel quale il ricorrente si Ł trovato a vivere nel periodo precedente la commissione dei reati per i quali egli Ł stato poi condannato»: in particolare, si era dedotto che il condannato aveva dovuto in quel periodo affrontare «il tracollo imprenditoriale del padre, che lo aveva costretto a far rientro dall’America e dall’Australia ove per anni aveva rappresentato gli interessi del genitore», la perdita del lavoro di direttore di sala giochi durante il periodo della pandemia, la separazione dalla compagna, «che ha portato con sØ i figli piccoli», e si era conseguentemente «avvicinato agli stupefacenti».
Questi elementi, unitamente al limitato contesto temporale nel quale sono stati realizzati i reati, ed alle medesime modalità operative delle truffe, rivelavano ad avviso del ricorrente l’unicità del disegno criminoso.
Il AVV_NOTAIO procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo: rileva, in particolare, che «il ricorrente insiste nel ricondurre gli elementi da lui offerti ad indicatori utili a ravvisare l’esistenza di un disegno criminoso, non fornendo pur tuttavia alcuna argomentazione idonea a inficiare le ragioni giuridiche poste a sostegno della decisione impugnata, che, piuttosto, si confronta proprio con il tema proposto dal difensore in ordine alla carenza di risorse finanziarie riconducibile, ad avviso del giudicante, con analisi insindacabile, ad un argomento neutro e generico, non rilevante ai fini dell’art. 671 c.p.p.».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł fondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di reato continuato, l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di piø violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di NOME, Rv. 243632 – 01).
Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di
carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 – 01).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01), tenendo presente che la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sØ il caratteristico elemento intellettivo che caratterizza il reato continuato, costituito dalla unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
La prova dell’unicità del disegno criminoso – ritenuta meritevole di un piø benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzichØ di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve dunque essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere, indici che, tuttavia, hanno un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo: l’accertamento, pur offìcioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni; esso Ł rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed Ł insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (Sez. 1, n. 5043 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m.).
Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati, e che, al contempo, neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacchØ siffatta definizione di dettaglio non sarebbe conforme al dettato normativo, che parla soltanto di «disegno», e porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro possibile prevedibilità solo in via approssimativa: occorre, dunque, che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, una programmazione che può essere anche di massima, purchØ i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di adattamento alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo, prefissato e sufficientemente specifico (Sez. 1, n. 24202 del 23/02/2022, Cartanese, n.m.).
Riguardando alla luce di questi generali principi le doglianze che il difensore muove
all’ordinanza impugnata, si deve rilevare che del tutto ragionevolmente il giudice dell’esecuzione ha escluso che dagli atti in carteggio potessero ricavarsi elementi sufficienti per ritenere che gli illeciti per i quali Ł intervenuta condanna fossero frutto di un previo e unitario disegno criminoso, costituissero, cioŁ, parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’origine nelle sue linee essenziali, al quale, volta per volta, si erano poi aggiunti gli elementi volitivi necessari per dare allo stesso concreta attuazione.
¨, invero, inattaccabile la motivazione del provvedimento impugnato, che ha ritenuto di non poter valorizzare alcun concreto elemento rivelatore dell’identità del disegno criminoso tra il delitto di cui all’art. 73 del Testo Unico sugli stupefacenti commesso nel settembre del 2022 e i due reati contro il patrimonio commessi un anno dopo, dovendosi in proposito evidenziare che il lasso temporale e la evidente eterogeneità dei delitti impongono di ritenere che, all’epoca della perpetrazione del primo reato, il ricorrente non poteva avere in alcun modo programmato, neppure nelle sue linee essenziali, i reati contro il patrimonio commessi l’anno dopo, reati che devono, pertanto, ritenersi originati da una ideazione successiva e del tutto autonoma; nØ sul giudizio può avere alcuna influenza lo stato di tossicodipendenza che il ricorrente ha dedotto ma non ha adeguatamente documentato, dovendosi in proposito rammentare che «In tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, non viola l’obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, nØ emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d’ufficio ex art. 186, disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenza dell’interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati)» (Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, F., Rv. 265716 – 01).
L’invocata continuazione non può neppure essere riconosciuta con limitato riferimento ai reati oggetto delle sentenze sopra indicate sub 2) e sub 3): ed invero, la disamina degli atti impone di ritenere che, come si Ł ragionevolmente argomentato nel provvedimento impugnato, i reati sono stati commessi l’uno a luglio e l’altro in settembre, in maniera del tutto estemporanea, in luoghi diversi, sfruttando le contingenti circostanze del momento, sicchØ non possono essere ravvisate ragioni oggettive di legame tra le condotte: l’omogeneità dei reati contro il patrimonio perpetrati dal ricorrente Ł, dunque, sintomatica non di un identico disegno criminoso, ma di un identico movente, sicchØ, in assenza di elementi specifici e concreti, il mero fine di lucro che ha animato il reo non può di per sØ solo consentire il riconoscimento della invocata continuazione, essendosi ripetutamente statuito che «In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere» (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOMEAmico, Rv. 267580 – 01), e che «In caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen iuris , non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, COGNOME, Rv. 242537 – 01, nelle cui motivazioni si ribadisce che «l’identità del movente non Ł, di per sØ, sufficiente a configurare l’unicità del disegno criminoso, che non va confuso con il generico
proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto Non legittimano, pertanto, la presunzione di medesimezza del disegno criminoso nØ l’omogeneità delle varie violazioni della legge penale nØ la permanenza del proposito criminoso. Tali elementi, infatti, sono indicativi unicamente del movente sotteso ai reati posti in essere, ma non costituiscono di per sØ prova della originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatiche dell’istituto della continuazione»).
Nel caso di specie, gli elementi valorizzati dal ricorrente appaiono sintomatici non di un’originaria ed unica deliberazione criminosa adattata nel tempo, ma di una scelta di vita che ha ispirato la perpetrazione di reati che, pur se dello stesso tipo, ed aventi lo stesso oggetto materiale, non erano identificabili a priori nelle loro principali coordinate, essendo stati di volta in volta deliberati e commessi sfruttando estemporanee contingenze favorevoli, con complici occasionali, sicchØ non può in alcun modo dirsi raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti di operatività dell’invocato istituto della continuazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve, infine, disporsi che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la cancelleria rediga, in calce o a margine del presente provvedimento, opportuna annotazione recante la prescrizione che, in caso di sua diffusione, siano obliterati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi del ricorrente, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.