Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37375 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37375 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/03/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
., GLYPH
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 4 marzo 2024, il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., proposta nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME relativamente ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili, emesse dal Tribunale di Palermo, in data 25 gennaio 2011, wz di condannala pena di mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 495, 497ter cod. pen., commessi in Palermo il 15 aprile 2007, nonché in data 2 febbraio 2011, di condanna alla pena di anni uno di reclusione, per il reato di cui all’art. 497-ter cod. pen., accertato in Palermo il 21 settembre 2007.
Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, AVV_NOTAIO, affidandosi a un unico, articolato motivo, con il quale denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.
Nel caso in esame, le singole azioni sono riconducibili alle stesse violazioni di legge con modalità e circostanze analoghe, poste in essere in ristretto arco temporale, indici da cui trarre dimostrazione dell’esistenza di un unico determinato disegno.
In entrambi i casi l’imputato è stato trovato in possesso di due tesserini contraffatti, contenenti i suoi dati anagrafici, la sua fotografia, l’indicazione d grado di appartenenza al corpo di polizia e, in una delle due occasioni, questi ha dichiarato falsamente al pubblico ufficiale di essere appartenente alle Forze dell’ordine.
L’ordinanza, dunque, presenta, per il ricorrente motivazione contraddittoria perché, pur ritenendo la omogeneità delle violazioni attinenti alla stessa fattispecie di reato, commesso in un arco temporale di tre mesi, ha ritenuto che i delitti siano manifestazione di un generico programma di attività delinquenziale, frutto di autonoma decisione determinata da occasionalità.
Le singole condotte, per il ricorrente, sono invece collegate da un’unica previsione organizzativa iniziale, trattandosi di condotte analoghe per modus operandi, consistito nell’illecita detenzione di segni distintivi contraffatti in uso corpi di polizia, al fine di simulare di essere un appartenente alle Forze dell’ordine, esibendo un tesserino falso consentendo di trarre, agevolmente, in inganno i soggetti terzi sulle sue qualità personali e sul potere connesso all’uso dello stesso. Il ricorrente, infine, rimarca che si tratta di reati della stessa indo delitti contro la fede pubblica, commessi a brevissima distanza cronologica
GLYPH (nell’arco di tre mesi) nello stesso contesto territoriale con lo stesso obiettivo con modalità esecutive analoghe.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il Giudice dell’esecuzione dopo aver richiamato i principi generali in tema della sussistenza del vincolo della continuazione espone che, nel caso di specie, le condotte non sono collegate tra loro “apparendo piuttosto manifestazione di generico programma di protratta attività delinquenziale nel quale ogni delitto si presenta come frutto di autonoma decisione determinata da circostanze occasionalità”.
La pur sintetica motivazione, poi, apprezza come indicatori inconciliabili con l’unitarietà del disegno criminoso, la distanza temporale tra i fatti (tre mesi) e l diversità dei luoghi di commissione dei reati (Palermo e Cefalù).
Inoltre, si dà atto di modalità operative tra loro non collegate in alcun modo. Tale conclusione, nel caso al vaglio, trova conferma nelle sentenze irrevocabili nelle quali, in una, il tesserino falso con le generalità del ricorrente è sta trovato a terra, da un passante, e consegnato alla polizia giudiziaria. Nell’altra, è lo stesso imputato ad aver esibito il tesserino falso contenente le sue generalità.
Dunque, la motivazione, per quanto stringata, appare non manifestamente illogica, immune da contraddittorietà e in linea con la giurisprudenza di legittimità costante.
1.2.Invero, questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell’agente nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, COGNOME, Rv. 243632).
Il Giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo a un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria l’individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico,
ma generale (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta, dunque, da elementi indizianti, quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, l brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413).
L’identità del disegno criminoso deve essere esclusa qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (tra le altre, Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793).
Infatti, la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano, di pe sé, il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le altre, Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reat risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
È noto poi, che la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Rv. 271903) ha affermato che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggett della domanda sottoposta al suo esame.
Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda, anche solo con riguardo ad alcuni reati maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al
complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti provvedimenti dedotti nel suo procedimento.
Dunque, le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizi assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell’esecuzione può an prescindere, ma solo previa dimostrazione dell’esistenza di specific significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto gli episodi rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno” (Sez. 1, n. 2 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, COGNOME, Rv 252781; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, COGNOME, Rv. 258227).
1.3.La motivazione censurata, quindi, risponde agli indicati can interpretativi, escludendo, sulla base di specifica motivazione, immune da vi ogni tipo, pur a fronte di fatti omogenei e prossimi dal punto di vista temp l’iniziale programma unitario per entrambe le condotte, espressi dell’esistenza del medesimo disegno criminoso, rilevante ex art. 671 cod. p pen., ritenendo piuttosto i comportamenti manifestazione di un generi programma di protratta attività delinquenziale.
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento d spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 7 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente