Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40980 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di BENEVENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione d giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento d continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a separatamente giudicati in sede di cognizione e, con i due motivi di ricors deduce la violazione dell’art. 81 cod. pen. e il correlato vizio di motivazi lamentando che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell’un disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l’omogeneità delle condotte, l’identità del modus operandi e la sostanziale contiguità temporale tra i fatti;
ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazion necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 2865 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeci rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, se indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014 P., Rv. 259094);
ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fi stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azio rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’u pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento d giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento d giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);
ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto b governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazi e, pur rilevando che si tratta di fatti omogenei (furti in supermercato) evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, quale element decisivo per escludere l’unicità di disegno criminoso, la distanza temporale tra stessi (di mesi, ove non di anni) e ha altresì evidenziato come le asse analoghe modalità esecutive fossero piuttosto ascrivibili a una abitualità ne
appropriazione, con decisione estemporanea, di generi alimentari o di prima necessità, a dimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale a carattere indetermiNOME, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;
ritenuto che tale congrua motivazione non è avversata nel ricorso, con i quale in modo a-specifico si reiterano le stesse argomentazioni poste fondamento dell’istanza;
ritenuto altresì a-specifica la doglianza riguardante l’omessa valutazio della continuazione per “gruppi di sentenze” e ricordato, in proposito, che se vero che l’elevato arco di tempo all’interno del quale sono stati commessi pi reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa ess riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di t arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati d similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, è altre innegabile – com’è stato chiarito dalla stessa giurisprudenza – che l’esigenza tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l’interessato abbia dedotto l’ev del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (S 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387); ciò che, nel caso che ci occupa, il ricorrente non ha fatto, non essendovi alcuna allegazion specifica sul punto nell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione;
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente