Disegno Criminoso: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Continuazione tra Reati
L’istituto del disegno criminoso rappresenta un pilastro nel diritto penale, consentendo di unificare sotto un’unica egida sanzionatoria una serie di reati legati da un progetto comune. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione dei fatti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su quando tale vincolo può essere escluso, distinguendo nettamente un piano premeditato da una semplice inclinazione a delinquere.
I Fatti del Caso: Sei Sentenze e una Richiesta di Unificazione
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato con sei diverse sentenze per reati commessi in un arco temporale significativo, tra il 1999 e il 2007. L’interessato, tramite il suo difensore, aveva chiesto alla Corte d’Appello di applicare l’istituto della continuazione, sostenendo che tutti i reati fossero espressione di un unico disegno criminoso. Lo scopo era ottenere un trattamento sanzionatorio complessivo più mite rispetto alla somma delle pene inflitte per ogni singolo reato.
La Corte d’Appello, però, aveva respinto la richiesta. Secondo i giudici di merito, mancava la prova di un’unicità di programmazione. Gli elementi a sfavore erano diversi: la solo parziale omogeneità dei reati, la notevole distanza temporale e spaziale tra gli episodi e, non da ultimo, la partecipazione di complici diversi nelle varie azioni delittuose.
Il Ricorso in Cassazione e il concetto di Disegno Criminoso
Contro la decisione della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, basandosi su due argomentazioni principali. In primo luogo, si sosteneva che l’arco temporale non fosse così esteso, dato che la maggior parte dei reati si concentrava in un quinquennio. In secondo luogo, si evidenziava come la Corte non avesse adeguatamente valorizzato l’analogia del movente: procurarsi un ingiusto profitto, sia commettendo reati contro il patrimonio sia procurandosi armi per lo stesso fine. Secondo la difesa, questo movente comune avrebbe dovuto essere considerato un collante sufficiente a dimostrare l’esistenza di un unico disegno criminoso.
La Decisione della Suprema Corte: Quando il Piano Manca
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno pienamente condiviso l’impostazione della Corte d’Appello, cogliendo l’occasione per ribadire la corretta interpretazione del concetto di continuazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una distinzione cruciale: quella tra una programmazione unitaria e originaria di vari reati e una mera inclinazione a delinquere. Un disegno criminoso richiede che l’agente, al momento di commettere il primo reato, abbia già pianificato, almeno nelle sue linee essenziali, le condotte successive. Non è sufficiente una generica “scelta di vita” criminale che porta a commettere reati ogni volta che se ne presenta l’occasione.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che gli elementi portati dalla Corte d’Appello fossero logicamente corretti e sufficienti a escludere un piano unitario. L’evidente estemporaneità delle singole condotte, la loro lontananza nel tempo e nello spazio, la parziale omogeneità dei reati e la diversità dei complici sono stati considerati sintomi chiari dell’assenza di un progetto unitario. Tali fattori, secondo la Cassazione, non dimostrano un disegno criminoso, ma piuttosto una “propensione dell’istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali”.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale: per l’applicazione della continuazione non basta dimostrare una generica tendenza a commettere reati per un fine simile (come il profitto). È indispensabile provare l’esistenza di un piano concreto, concepito prima dell’inizio della serie criminosa. Questa pronuncia offre un chiaro monito: la valutazione del disegno criminoso deve basarsi su elementi oggettivi e concreti, quali la contiguità temporale, l’identità dei complici e la coerenza delle modalità esecutive, e non su astratte inclinazioni soggettive. La decisione finale ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a favore della Cassa delle ammende.
Quando si può parlare di “disegno criminoso” unico per più reati?
Si può parlare di un unico disegno criminoso solo quando esiste un programma unitario e originario, pianificato almeno nelle sue linee essenziali prima della commissione del primo reato, che lega tutte le condotte successive. Una semplice e generica propensione a delinquere non è sufficiente.
La distanza di tempo tra i reati esclude sempre la continuazione?
Sebbene non sia un ostacolo assoluto, una notevole distanza temporale e spaziale tra i reati è un forte indizio contrario all’esistenza di un unico disegno criminoso. Come evidenziato nel caso in esame, questo elemento, unito alla diversità dei complici e alla natura estemporanea delle azioni, rende difficile provare l’esistenza di un piano unitario iniziale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, il ricorrente non solo vede respinta la sua richiesta, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40938 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/’
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, in data 08 maggio 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con sei diverse sentenze, commessi tra il 1999 e il 2007, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, stante la solo parziale omogeneità dei reati, la loro distanza nel tempo e nello spazio, e la partecipazione ad essi di complici diversi;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per non avere l’ordinanza tenuto conto del fatto che lo iato temporale è limitato, essendo la maggior parte dei reati commessi nell’arco di un solo quinquennio, per non avere valorizzato la almeno parziale omogeneità delle violazioni, idonea per legare tra loro le varie condotte, e soprattutto per non avere tenuto conto della analogia del movente, quello di procurarsi un ingiusto profitto non solo commettendo reati contro il patrimonio ma anche procurandosi armi per la medesima finalità;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo le condotte di reato, anche della stessa specie, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi solo in attuazione di una generica spinta delinquenziale, ovvero di una scelta di vita, e non vi siano elementi da cui desumere che, nel commettere il primo reato, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, tra l’altro commesse, spesso, con complici diversi;
ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l’ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la evidente estemporaneità delle singole condotte, la loro lontananza nel tempo e nello spazio, la solo parziale omogeneità dei titoli di reato, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell’istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
NOME Presidente