Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33323 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/s9.atite le conclusioni del PG 1 – ( GLYPH cey.t.,…c.f2.4 5-3 ?ex GLYPH x’x GLYPH otk( YtczYrix)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 9 febbraio 2024 il Tribunale di Roma – qual giudice della esecuzione – ha respinto la domanda di riconoscimento dell continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevoc introdotta da COGNOME NOME.
1.1 GLYPH In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) le condotte, giudicate i diverse sentenze, pur essendo tutte riferite ad attività di cessio sostanze stupefacenti sono caratterizzate da diverse modalit commissive e riguardano diversa tipologia di sostanza, il che denot abitualità e non deliberazione unitaria delle singole violazioni.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle for di legge – COGNOME NOME NOME Il ricorso è affidato ad un unico motivo con si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che:
il giudice della esecuzione non ha esamiNOME i fatti concreti ma si è lim ad indicare il contenuto di massime giurisprudenziali;
è stata sottovalutata la prossimità temporale e la sostanziale unifor delle condotte, fatti indicativi della programmazione unitaria.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazi delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indi rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle cond termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo d diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da par soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzio criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericol sociale che giustifica il trattamento sanzioNOMErio più mite rispetto al c materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
3.2. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggia psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nes esteriori – tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però esp di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’ar c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che impli reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che t i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in re loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità d condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire con al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuor realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro pre quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con rise ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che n processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la con spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistema e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commission del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro l
essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque fr determinazione estemporanea.
3.4 GLYPH Nel caso in esame il giudice della esecuzione, pur valutando il profilo d omogeneità delle condotte (quanto a disposizione incriminatrice violata ha compiutamente esamiNOME i profili dei fatti oggetto di giudizio, ravvisando – in modo del tutto logico – concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione, quanto il contrapposto profilo della abitualità. Si tr di una motivazione essenzialmente in fatto, il che esclude la ste possibilità di una rivalutazione da parte di questa Corte di legittimità
Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso, segue la condanna del ricorr al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Così deciso in data 16 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente