Disegno Criminoso: La Dipendenza Non Basta a Unificare i Reati
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante delucidazione sui confini dell’istituto della continuazione tra reati, chiarendo quando non è possibile riconoscere un unico disegno criminoso. In particolare, la Corte si è pronunciata sul caso di un individuo che chiedeva di unificare un tentato furto con precedenti condanne per rapina e lesioni, adducendo come unico legame la necessità di finanziare la propria dipendenza da sostanze alcoliche. La decisione ribadisce un principio rigoroso: la dipendenza, da sola, non è sufficiente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di tentato furto in appartamento. In sede di appello, la difesa aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati, specificamente rapina e lesioni personali, per i quali l’imputato era già stato condannato con una precedente sentenza. L’argomentazione difensiva si basava sull’idea che tutti i reati fossero riconducibili a un’unica matrice: la necessità di procurarsi i mezzi per soddisfare la propria dipendenza dall’abuso di sostanze alcoliche. La Corte di Appello, tuttavia, aveva respinto tale richiesta, e la questione è quindi giunta dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’Analisi della Corte sul Disegno Criminoso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno smontato la tesi difensiva basandosi su tre argomenti principali, ritenuti logici e privi di contraddizioni. Questi elementi, valutati nel loro complesso, hanno portato ad escludere l’esistenza di un unico disegno criminoso.
Criteri di Valutazione Adottati
Per negare la continuazione, la Corte ha valorizzato i seguenti aspetti:
1. La distanza temporale: I reati erano stati commessi a circa un anno di distanza l’uno dall’altro, un lasso di tempo considerato troppo ampio per presupporre un’unica programmazione.
2. La differente oggettività giuridica: I reati in questione erano intrinsecamente diversi. Da un lato un furto in appartamento, che lede il patrimonio; dall’altro la rapina e le lesioni, che attentano anche alla libertà e all’integrità fisica della persona.
3. La natura estemporanea della condotta: Il tentato furto è stato giudicato come un’azione criminosa improvvisata e occasionale, non come l’attuazione di un piano premeditato che legasse questo episodio ai precedenti.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nel principio, già consolidato in giurisprudenza, secondo cui la finalità di alimentare una dipendenza non può, da sola, costituire l’elemento unificante di un disegno criminoso. La Corte richiama espressamente un precedente (Cass. n. 39287/2010), sottolineando che, per poter parlare di medesimezza del disegno criminoso, è necessaria la presenza di ulteriori e concordanti elementi. Questi elementi devono dimostrare che i vari reati non sono semplicemente il frutto di una generica spinta a delinquere o di un bisogno contingente, ma rappresentano le tappe di un progetto unitario, deliberato in anticipo. Nel caso di specie, mancava qualsiasi prova di un programma definito che collegasse il tentato furto ai precedenti reati di rapina. L’impulso a commettere il reato, sebbene radicato nella stessa problematica personale, è stato considerato estemporaneo e non parte di una strategia criminale preordinata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un’interpretazione restrittiva dell’istituto della continuazione. Le implicazioni pratiche sono significative: non è sufficiente individuare un movente comune, per quanto pervasivo come una dipendenza, per ottenere il beneficio di un trattamento sanzionatorio più mite. La giustizia richiede la prova di un nesso programmatico che leghi i singoli episodi criminali, trasformandoli da atti isolati a manifestazioni di un’unica volontà delinquenziale pianificata. In assenza di tale prova, ogni reato deve essere considerato e sanzionato autonomamente, riflettendo la sua specifica gravità e il diverso contesto in cui è maturato.
La dipendenza da alcol o droghe è sufficiente per dimostrare un unico disegno criminoso tra più reati?
No. Secondo la Corte, la finalità di alimentare la propria dipendenza non è l’indice esclusivo per configurare la medesimezza del disegno criminoso. Sono necessari ulteriori elementi concordanti che dimostrino un piano unitario e preordinato.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere il disegno criminoso in questo caso?
La Corte ha considerato tre elementi principali: la notevole distanza temporale tra i fatti (circa un anno), la differente oggettività giuridica dei reati (tentato furto contro rapina e lesioni) e il carattere estemporaneo e improvvisato della condotta, che non appariva parte di un piano preordinato.
Cosa si intende per “continuazione” tra reati nel diritto penale?
La continuazione è un istituto giuridico che si applica quando più reati sono commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Se riconosciuta, comporta un trattamento sanzionatorio più favorevole, con l’applicazione della pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23790 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MIGNANO MONTE LUNGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena del 27 febbraio 2020 con la quale COGNOME NOME era stato riconosciuto colpevole del reato di tentato furto in appartamento ed esclusa la circostanza aggravante dell’approfittamento delle condizioni di menomata diesa della persona offesa. aveva rideterminata la pena nei suoi confronti.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto ai fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Bologna in data 4 febbraio 2020 in relazione ai reati di rapina e lesioni personali.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, va premesso che il giudice distrettuale ha escluso la unicità del disegno criminoso tra i fatti oggetto dell’odierno giudizio rispetto a quelli giudicati separatamente con argomenti logici e privi di contraddizioni che non si prestano ad ulteriore sindacato in questa sede. Ha infatti evidenziato che era da escludere la unitarietà del disegno criminoso trattandosi di fatti verificatisi a rilevante distanza temporale (circa un anno), che possedevano differente oggettività giuridica (un furto in appartamento con condotta decettiva nel caso in specie, rapina e lesioni personali nei fatti giudicati separatamente), ed inoltre nella specie la condotta, arrestatasi allo stadio del tentativo, manifestava un proposito criminoso estemporaneo e improvviso; quanto poi alla comune matrice della esigenza per il reo di alimentare la propria dipendenza dell’abuso di sostanze alcoliche, la giurisprudenza ha escluso che la finalità della dipendenza possa costituire l’indice esclusivo di emersione della medesimezza del disegno criminoso, essendo comunque necessario la ricorrenza di ulteriori elementi concordanti di emersione (sez.1, n.39287 del 13/10/2010, Presta, Rv.248841) che, nella specie i giudici di merito hanno escluso in termini del tutto coerenti con le risultanze processuali.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024