Disegno Criminoso: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Continuazione tra Reati
L’istituto della continuazione, previsto dall’articolo 81 del codice penale, permette di considerare più reati come un’unica violazione, con notevoli benefici sulla pena finale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede la prova di un elemento fondamentale: l’unicità del disegno criminoso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 21749/2024) offre un importante chiarimento sui criteri per accertarne l’esistenza, sottolineando come la distanza temporale e le diverse modalità di esecuzione possano essere decisive per escluderlo.
I Fatti del Caso: Due Sentenze, Una Richiesta
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda la richiesta di un soggetto, condannato con due distinte sentenze, di vedere applicata la disciplina del reato continuato. Nello specifico, si trattava di due episodi criminosi:
1. Una condanna del Tribunale di Roma per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) commesso nell’aprile 2019.
2. Una seconda condanna, sempre del Tribunale di Roma, per reati analoghi in materia di stupefacenti e per lesioni personali (artt. 582 e 585 c.p.), commessi nel giugno 2020.
L’imputato, tramite il suo legale, ha sostenuto che i due fatti, pur distinti, fossero espressione di un medesimo progetto criminale e che, pertanto, dovessero essere unificati sotto il vincolo della continuazione. La Corte d’Appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva però rigettato la richiesta.
La Decisione della Cassazione sul Disegno Criminoso
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte territoriale. Secondo gli Ermellini, le lamentele (doglianze) del ricorrente erano manifestamente infondate. La Corte ha stabilito che la conclusione del giudice di merito era corretta: non vi erano elementi sufficienti per poter affermare l’esistenza di un unico disegno criminoso che legasse i due episodi delittuosi.
Le Motivazioni: Perché Manca il Disegno Criminoso Unico
La Corte ha basato la sua decisione su un’analisi rigorosa dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per il riconoscimento della continuazione. Il punto centrale della motivazione è che l’identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile fin dal momento della commissione del primo reato. In altre parole, non è sufficiente che i reati siano simili o violino la stessa norma; è necessario dimostrare che essi siano parte di un piano unitario, concepito a priori.
Nel caso di specie, la Cassazione ha evidenziato due elementi ostativi fondamentali:
1. La distanza temporale: I reati erano stati commessi a distanza di oltre un anno l’uno dall’altro. Un lasso di tempo così ampio rende difficile presumere un’unica e originaria programmazione.
2. Le diverse modalità di esecuzione: La diversità nelle modalità con cui i reati sono stati perpetrati è stata considerata un ulteriore indice della mancanza di un piano unitario.
In assenza di altri elementi concreti che potessero suggerire un’ideazione comune e preordinata, questi due fattori sono stati ritenuti sufficienti per escludere la continuazione. La Corte ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali, tra cui una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 28659/2017), secondo cui la prova del disegno criminoso non può basarsi su mere congetture, ma deve emergere da dati di fatto specifici.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale per la fase esecutiva della pena: per ottenere il beneficio della continuazione, non basta appellarsi alla generica somiglianza dei reati commessi. È onere del condannato fornire elementi concreti che dimostrino come le diverse condotte criminali fossero tappe di un unico programma deliberato in anticipo. La distanza temporale tra i fatti e le diverse modalità operative rappresentano ostacoli significativi a tale riconoscimento. Questa pronuncia serve da monito: la valutazione del giudice deve essere ancorata a fatti oggettivi e non può supplire alla mancanza di prove concrete sull’esistenza di un originario e unitario disegno criminoso.
Quando si può parlare di ‘disegno criminoso’ unico tra più reati?
Secondo la Corte, si può parlare di disegno criminoso unico solo quando è possibile rintracciare un’originaria ideazione unitaria, ovvero un programma criminale concepito prima della commissione del primo reato. Non è sufficiente la semplice ripetizione di crimini simili.
La distanza di un anno tra due reati è sufficiente per escludere la continuazione?
Sì, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la commissione dei reati a distanza di un anno, unita a modalità di esecuzione diverse e all’assenza di altri indici contrari, imponga di escludere che i reati fossero frutto di un’unica ideazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21749 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte di Appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze a) Tribunale di Roma del 30/4/2019 (per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, commesso a Roma il 29/4/2019) e b) Tribunale di Roma del 6/6/2020 (per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e 582, 585 commessi a Roma il 5/6/2020);
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che i fatti oggetto delle sentenze si riferiscono alla violazione della stessa norma e si inseriscono nel medesimo contesto spazio temporale;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i reati sono stati commessi a distanza di un anno e con modalità diverse e come tale elementi, in assenza di altri degli altri indici richiesti dalla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, impongano di escludere che gli stessi siano il frutto di un’originaria ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024