Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21677 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a PRESICCE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate da NOME COGNOME nell’unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato – sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati – che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i reati omogenei (truffe, ricettazione, falso e sostituzione d i persona), commessi a circa un anno di distanza, ma anche l’assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi e, per converso, l’acquisizione di specifici elementi fattuali, desunti dal certificato del casellario giudiziale e dalla sentenza che ha radicato la competenza della Corte di appello quale giudice dell’esecuzione, sintomatici di un vera e propria scelta di vita protrattasi per molti anni.
Trattasi di argomentazioni in linea con il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, COGNOME, Rv. 266615 – 01).
1.2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla
stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concret rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, t maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale can di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valuta profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti d ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024
Il Consigliere estensore COGNOME
11
11 residente