Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18493 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18493 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione, avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale la Corterd’appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificat dell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, poste l’identità dell’oggetto delle associazioni (finalizzate al traffico di sostan stupefacenti), del loro ambito territoriale di operatività dei due sodalizi, infin ruolo apicale rivestito dall’istante;
ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’u deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01);
richiamato, con particolare riferimento alla continuazione tra reati associativi, l’ulteriore consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui – qualora sia riconosciuta l’appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi – è possibile ravvisare il vincolo della continuazione solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continui nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell’omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose. (Fattispecie relativa all’esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di c all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti che di reati diversi, in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricors avverso la sentenza che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reati,
rilevando che, nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneità, le modalità concrete di consumazione dei vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, e non all’attuazione di un progetto criminoso unitario) (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786);
ricordato infine che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01);
ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso, ossia la diversità dei partecipi ai due sodalizi (in uno dei appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE, nell’altro erano anche soggetti di origine calabrese e appartenenti alla ‘ndrangheta) nonché la distanza temporale tra le condotte, a dimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;
considerato che – a fronte di tale congrua e logica motivazione – la difesa si è limitata a invocare l’erroneità della decisione del giudice dell’esecuzione, riproponendo le argomentazioni contenute nell’originaria istanza di riconoscimento del vincolo di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen.;
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Cort cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
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