Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1022 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1022 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Lette le conclusioni scritte del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che
NOME COGNOME nato in ALBANIA il 01/08/1976 avverso l’ordinanza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALEdi Bologna ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 giugno 2024 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione a tre sentenze per violazioni degli artt. 614 e 624bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 2, cod. pen., commesse il 27 novembre 2010, il 22 marzo 2012 e il 19 novembre 2020.
A fondamento della decisione, ha evidenziato l’assenza di «contiguità dei momenti consumativi» e l’insufficienza, nel caso di specie, della sola identità del modus operandi dell’autore dei reati, oltre che dell’omogeneità dei beni giuridici lesi, sintomo, piuttosto, di una abitudinarietà o tendenza a delinquere.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, Avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valorizzazione, pressochØ esclusiva, del mero dato cronologico, di per sØ, insufficiente ad escludere l’identità del disegno criminoso.
Infatti, a fronte dell’allegazione, sin dall’istanza originaria, di plurimi elementi dimostrativi della identità del disegno criminoso, la motivazione del giudice dell’esecuzione, si Ł soffermata solo su alcuni degli elementi significativi.
Il giudice adito ha, così, omesso di confrontarsi con altri dati, pure rilevanti, quali l’identità di indole e di matrice dei reati (tutti aventi ad oggetto comportamenti omogenei), la medesimezza del contesto spaziale nel quale le condotte sono state commesse, la coincidenza degli obiettivi e degli oggetti materiali dei reati, tutti commessi mediante l’ingresso in abitazioni private.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito l’assenza di motivazione in punto di possibile
riconoscimento parziale della continuazione, quanto meno, con riferimento ai reati commessi il 27 novembre 2010 e il 22 marzo 2012.
A tale proposito, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte che impone al giudice dell’esecuzione di valutare l’eventuale riconoscimento della continuazione anche fra gruppi di reati.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
2.Deve essere richiamato, preliminarmente, il principio per cui «in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).
Peraltro, «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento Ł richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si Ł attenuto ai principi che governano la materia evidenziando, a fronte del dato temporale, pure preso in considerazione, la mancata emersione di elementi specifici circa l’identità del disegno criminoso, non essendo sufficiente l’omogeneità delle violazioni.
Ha, quindi, segnalato, la possibilità di fare riferimento, nel caso di specie, piuttosto che all’unicità del disegno criminoso, alla natura abituale degli episodi di devianza e all’emersione di una forma di tendenza a delinquere.
Con il primo motivo di ricorso, Ł stata contrapposta l’affermazione della ricorrenza degli indici rivelatori della continuazione in termini meramente confutativi di quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, senza prendere posizione in maniera specifica sull’esistenza di una medesima deliberazione iniziale unitaria e alla dimostrazione dell’esistenza, sin dalla commissione del primo reato, degli indici rivelatori della unitaria volizione iniziale, ossia del medesimo disegno criminoso.
Vi Ł in ricorso la mera elencazione degli indici sintomatici della continuazione, senza la specifica indicazione di quelli presenti nella fattispecie e pretermessi dalla valutazione del giudicante.
Il secondo motivo, inoltre, attinge il provvedimento limitatamente al mancato riconoscimento
della continuazione parziale per le prime due condanne riportate per fatti commessi nel 2010 e nel 2012 senza tuttavia, indicare, anche in questo caso, da quale elemento concreto possa desumersi l’unicità del disegno criminoso, oltre al mero dato temporale oggettivamente non del tutto trascurabile.
Lamenta, infatti, il ricorrente la mancata valutazione per gruppi ma non indica quale sarebbe stato il dato introdotto con l’istanza introduttiva del procedimento che il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di prendere in considerazione.
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 23/10/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME