Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7178 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7178  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a OPPIDO MAMIERTINA (NAPOLI) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 23 febbraio 2023, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta ad ottenere, da un lato, il riconoscimento del concorso formale tra l’RAGIONE_SOCIALE mafiosa giudicata dalla sentenza sub 1) e quella dedita al traffico di sostanze stupefacenti di cui alla sentenza sub 3) e, dall’altro, l’applicazione della continuazione tra i fatti di cui alle menzionate sentenze e il reato di favoreggiamento personale di cui alla sentenza sub 2).
1.1. Quanto alla richiesta di riconoscimento del concorso formale, il giudice dell’esecuzione ha respinto la domanda.
Per quanto concerne la richiesta di applicazione della continuazione, la Corte distrettuale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento del beneficio invocato tra il delitto associativo di cui alla sentenza su b 1) e le condotte di favoreggiamento personale di cui alla sentenza sub 2), a causa della disomogeneità dei beni giuridici tutelati, del diverso lasso temporale e del diverso contesto criminale in cui sono maturati i fatti; invero, la sentenza sub 1) aveva accertato l’adesione del COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE denominata “RAGIONE_SOCIALE“, mentre le condotte di favoreggiamento personale erano state realizzate a favore di due esponenti del diverso clan dei COGNOME, onde tutelarne la latitanza.
1.2. Parimenti, la Corte distrettuale ha escluso l’unitarietà del disegno criminoso tra l’RAGIONE_SOCIALE mafiosa RAGIONE_SOCIALE 1) e quella di cui all’art. 74 DPR n. 309 del 1990, accertata con la sentenza di condanna sub 3), ponendo l’accento sia sulla disomogeneità dei beni giuridici lesi che sulla diversità dei sodali, nonché sull’estraneità dell’attività di narcotraffico rispetto al programma perseguito dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, volto al mantenimento del controllo del settore degli appalti e delle attività economiche presenti sul territorio, mediante la commissione di reati di matrice estorsiva e di plurimi danneggiamenti; difatti, si evidenziava che la condotta associativa ascritta a COGNOME nel primo procedimento si era estrinsecata nel danneggiamento dei locali della ditta “RAGIONE_SOCIALE” e in vari delitti fine in materia di armi, consumati tra febbraio e maggio 2005, mentre nessun delitto in materia di stupefacenti era stato a lui ascritto in quella sede.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato altresì la diversità temporale tra le due contestazioni associative, poiché la prima aveva avuto la principale e più concreta estrinsecazione nel danneggiamento avvenuto il 14 febbraio 2005, mentre la seconda si era collocata a partire dall’anno 2013, allorquando l’istante, trasferitosi a Roma, aveva iniziato a coltivare all:ri interessi criminali, in specie nel settore degli stupefacenti; peraltro, anche la prospettazione difensiva 5 – e- condo cui
l’RAGIONE_SOCIALE ex art. 74 DPR n. 309 del 1990 avrebbe costituito una sorta di “gemmazione” dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa sub 1) appariva destituita di fondamento, in quanto la Corte di appello reggina, con la sentenza sub 3), aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.
Infine, ad ulteriore riprova dell’insussistenza del vincolo, il decidente aveva valorizzato il periodo di custodia cautelare e di espiazione della pena intervenuto medio tempore quale momento di cesura tra i fatti oggetto di vaglio.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo viene denunciata violazilone di legge e carenza assoluta di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del concorso formale tra le due condotte partecipative.
2.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione ci legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del comune disegno criminoso.
Quanto al diniego della continuazione tra i due delitti associativi, il ricorrente deduce che la partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 74 DPR n. 309 del 1990 discende dall’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE 1), rappresentando la prima una sorta di gemmazione del secondo e le violazioni in materia di stupefacenti espressione del programma criminoso del predetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente lamenta altresì carenza o manifesta illogicità della motivazione laddove ha ritenuto ostativi al riconoscimento della continuazione la diversità dei membri dei due gruppi criminali e l’esclusione dell’aggravante del metodo RAGIONE_SOCIALE dalla contestazione associativa sub 3), evidenziando come tali elementi non possano assurgere a decisivi indici negativi dell’esistenza del medesimo disegno criminoso.
Per quanto concerne il diniego del beneficio de quo tra il reato associativo sub 1) e il delitto di favoreggiamento personale di cui alla sentenza di condanna sub 2), COGNOME eccepisce che: a) la condo1:ta favoreggiatrice consumata in territorio romano era da intendersi quale prosecuzione della sua partecipazione associativa nella fase successiva al trasferimento nella capitale; b) la disomogeneità del bene giuridico non assume valore dirimente ai fini della insussistenza delle condizioni legittimanti l’applicazione della continuazione, dovendosi avere riguardo alla finalità perseguita dall’agente, ossia quella di conservazione e rafforzamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; c) le condotte si sovrappongono temporalmente, atteso che la condotta di favoreggiamento (2012) si inserisce nell’arco temporale “aperto” di consumazione del reato associativo compreso tra il 2005 e la data della sentenza di primo grado del 27 settembre 2016.
2.3. Con memoria depositata digitalmente in data 5 ottobre 2023 a firma dell’AVV_NOTAIO, il difensore confuta le argomentazioni del Procuratore generale, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ed insiste nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni.
Considerato in diritto
I motivi di ricorso sono di natura prettamente rivalutativa, in quanto orientati a riproporre le doglianze già sviluppate nell’incidente d l esecuzione, alle quali è stata data congrua risposta nell’impugnata ordinanza.
1.1. Quanto all’invocato concorso formalle tra le fattispecie di reato plurisoggettivo, si ribadisce che «I reati di RAGIONE_SOCIALE per delinquere, generica o di stampo RAGIONE_SOCIALE, concorrono con il delitto di RAGIONE_SOCIALE per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima RAGIONE_SOCIALE sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi» (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883 – 01; Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278583), sicché non sussiste rapporto di specialità (Sez. 4, n. 12:349 del 29/01/2008, COGNOME e altri, Rv. 239298).
Tuttavia, nella specie, vi è stata adeguata motivazione – alla stregua di plurimi elementi di fatto evidenziati nell’impugnata ordinanza – della insussistenza di un’unica condotta che costituisca al contempo violazione delle diverse norme giuridiche, trattandosi invece di plurime condotte criminose, distinguibili sotto il profilo della diversa collocazione temporale, del diverso contesto associativo e delle diverse attività illecite realizzate. Pertanto, il motivo è manifestamente infondato.
1.2. Resta da verificare la legittimità del mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze.
Va premesso che questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla lu dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243632).
Si è, ancora, ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pkural
delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, COGNOME, Rv. :187740). È stato altresì precisato che siffatta unicità di disegno non si identifica «con il programma di vita delinquenziale, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Plumari, Rv. 266615).
Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, a momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risulti comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
1.2. Venendo al caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha escluso, con valutazione di merito incensurabile in questa sede, la sussistenza ab initio di una programmazione unitaria tra la partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE e i delitti di cui agli artt. 378 e 390 (aggravati ex art. 7 L. n. 203 1991), dovendosi escludere che, all’atto dell’adesione alla predetta RAGIONE_SOCIALE mafiosa nel 2005, COGNOME avesse già preventivato di porre in essere, ben sette anni dopo, le condotte favoreggiatrici della latitanza di NOME e NOME COGNOME, esponenti della diversa e omonima RAGIONE_SOCIALE.
Del pari, il giudice di merito, con motivazione non manifestamente illogica ed immune da censure, ha escluso la ricorrenza del medesimo disegno criminoso tra l’appartenenza alla RAGIONE_SOCIALE” e l’adesione all’RAGIONE_SOCIALE ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, evidenziando sia il diverso tessuto associativo delle due organizzazioni che l’estraneità dell’attività di narcotraffico rispetto al programma perseguito dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, diretto ad esercitare una persistente morsa sugli appalti e sulle attività economiche del territorio, restando totalmente avulsa dall’attività criminosa dell’RAGIONE_SOCIALE ‘ndranghebstica quella inerente al traffico degli stupefacenti.
Il giudice dell’esecuzione, peraltro, ha correttamente valorizzato la diversa collocazione temporale delle due condotte associative, atteso che la partecipazione dell’istante alla RAGIONE_SOCIALE si è estrinsecata principalmente nell’azione di danneggiamento del 14 febbraio 2005, mentre l’adesione all’RAGIONE_SOCIALE sub 3) è intervenuta nella fase successiva al suo trasferimento a Roma, avvenuto nel 2013. Pertanto, è conforme a logica la valutazione svolta dalla Corte distrettuale che, a ragione, ha respinto la ricostruzione prospettata dalla difesa secondo cui l’RAGIONE_SOCIALE ex art. 74 DPR n. 309/90 costituirebbe una sorta di “gemmazione” dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa sub 1), confutata da molteplici indici negativi della comune progettualità delittuosa.
Ad ulteriore riprova dell’insussistenza del medesimo disegno criminoso, il giudice dell’esecuzione, con motivazione coerente ed esente dai vizi denunciati, ha valorizzato i periodi di restrizione intervenuti tra i fatti di cui alle indicate sent ritenendoli necessariamente interruttivi di qualsivoglia originario progetto unitario.
Pertanto, anche sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata non presenta i censurati vizi di legittimità.
In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando l’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 ottobre 2023
CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE